Finalmente eliminati tutti i dubbi sulla possibilità di firmare digitalmente gli atti di trasferimento di quote societarie evitando, così, la necessità di ricorrere a un notaio.
Il legislatore ci aveva già provato con l’articolo 36, comma 1-bis, D.L. 112/2008, convertito in L. 133/2008, ma, come abbiamo avuto già modo di scrivere in un altro articolo, per una disattenzione non aveva eliminato l’obbligo di ricorrere a una firma autenticata. Su tale presupposto il Giudice del Registro del Tribunale di Vicenza aveva ordinato la cancellazione dal Registro delle Imprese dell’iscrizione di un atto di cessione di quote di una Società a responsabilità limitata, firmato digitalmente ma privo dell’autentica della firma.
Ora il legislatore corre ai ripari e con la legge di stabilità, approvata sabato scorso, stabilisce, tramite un’interpretazione autentica, che: "il comma 1-bis, dell’articolo 36 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, deve intendersi nel senso che l’atto di trasferimento delle partecipazioni di società a responsabilità limitata ivi disciplinato è in deroga al secondo comma dell’articolo 2470 del codice civile ed è sottoscritto con la firma digitale di cui all’articolo 24 del Codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82". Niente più dubbi ora, le quote potranno tranquillamente essere trasferite con la sola firma digitale e senza necessità della sua autenticazione.
Trasferimento di quote e firma digitale: ultimo atto
Redazione13 Gennaio 2016Archivi digitali, eBusiness e contratti, eGov e sanità digitale, Privacy e sicurezza