Telecamera di sicurezza: ripresa dei clienti e nessuna informativa? Privacy violata

Grande attenzione devono prestare i titolari di attività commerciali che installano all’interno dei loro locali, per ragioni di sicurezza, una videocamera, senza avvisare la clientela con l’informativa prevista dal Codice per la protezione dei dati personali. 
Tale condotta rappresenta, infatti, una violazione della privacy.
A richiamare l’attenzione sulla necessità di fornire l’informativa ai clienti nel caso in cui in un esercizio commerciale si installino videocamere di sicurezza è stata la seconda sezione della Corte di Cassazione, con la sentenza n.17440/2015 dello scorso 2 settembre.
Il caso su cui la Corte si è pronunciata è quello del titolare di un’attività commerciale che aveva installato nel proprio negozio una videocamera con la finalità di sorvegliare l’accesso dei clienti all’interno del locale.
Da un controllo amministrativo era emerso che l’installazione della videocamera, effettuata per ragioni di sicurezza, non era stata accompagnata dalla necessaria informativa ai clienti, ex art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e, per tale motivo, gli agenti incaricati avevano contestato l’illecito trattamento di dati personali. 
Su questo tema, il Garante per la protezione dei dati personali aveva già emanato nel 2004 un provvedimento e un vademecum contenente le prescrizioni da rispettare in relazione alle attività implicanti la videosorveglianza, sostituito poi dal più recente provvedimento dell’8 aprile 2010.
In tale provvedimento, l’Autorità Garante aveva tra l’altro stabilito che l’informativa ex art. 13 (da rendersi anche in forma semplificata):
• deve essere collocata prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti;
• deve avere un formato e un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno;
• può inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita e immediata comprensione, eventualmente diversificati al fine di informare se le immagini sono solo visionate o anche registrate.
Relativamente alla vicenda oggetto della pronuncia della Cassazione, inizialmente nel giudizio di primo grado il Tribunale aveva accolto l’impugnazione del provvedimento presentata dal legale dell’esercizio commerciale, il quale aveva sostenuto che la ripresa dell’immagine dei clienti effettuata tramite la videosorveglianza non potesse essere considerata come trattamento di dati personali, in quanto l’immagine dei clienti non costituiva “dato personale” ai sensi della normativa vigente.
La Suprema Corte, però, accogliendo il ricorso dell’Autorità Garante, è giunta a conclusioni del tutto differenti. Infatti, secondo la Cassazione, esaminando la specifica normativa, integra trattamento anche la mera attività di raccolta di dati personali e, come disposto dall’art. 4 del Codice di cui al D.Lgs. 196/2003, costituisce “trattamento” qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuate anche senza l’ausilio di strumenti elettronici, “concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati”: una ripresa effettuata con una videocamera è quindi anch’essa un trattamento di dati personali.
La Cassazione ha ravvisato nella videosorveglianza messa in atto tutti gli elementi che comportano l’obbligo di informativa, alla luce del fatto che l’immagine di una persona costituisce, senza alcun dubbio, un dato personale, utile all’identificazione del soggetto stesso, come si evince dalla definizione di dato personale riportata all’art. 4 del Codice di protezione dei dati personali (“qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale”).
È chiaro che al titolare di un negozio non è mai preclusa la possibilità di installare una videocamera per ragioni ed esigenze di sicurezza, a patto che, come ha spiegato la Cassazione, sia fornita un’idonea informativa ai clienti ex art. 13 del Codice Privacy.