Sono di recente introduzione alcune modifiche che riguardano SPID, il sistema pubblico di identità digitale di cittadini e imprese, ed investono, in particolare, i gestori e gli aspiranti gestori del servizio.
Le modifiche introdotte fanno riferimento al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2014, recante la «Definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese (SPID), nonché’ dei tempi e delle modalità di adozione del sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese» ed hanno comportato la variazione di alcuni requisiti per la gestione del servizio. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.
Verso un allineamento con i “colleghi” Europei
Incide in ambito nazionale la necessità di adeguarsi a quanto sopravvenuto a livello europeo relativamente ai requisiti che i gestori dell’identità digitale devono possedere ai fini dell’accreditamento.
Si fa riferimento a quanto dettato dall’art. 1, comma 2 e dal numero 2.4.1 (Disposizioni generali) dell’allegato al regolamento di esecuzione (UE) 2015/1502 della Commissione dell’8 settembre 2015, secondo cui i fornitori di un servizio correlato all’identificazione elettronica devono essere «un’autorità pubblica o un’entità giuridica riconosciuta come tale dall’ordinamento giuridico di uno Stato membro, avente un’organizzazione consolidata e pienamente operativa sotto tutti gli aspetti pertinenti per la fornitura dei servizi» ed essere «in grado di dimostrare il possesso della capacità di assumere il rischio della responsabilità per danni, nonché’ di risorse finanziarie sufficienti per l’esercizio e la prestazione continuativa dei servizi»;
Pertanto, tra i requisiti tecnici e di sicurezza imposti per l’accreditamento e l’esercizio del servizio, devono prevedersi:
- il possesso di un’organizzazione consolidata e pienamente operativa sotto tutti gli aspetti pertinenti per la fornitura dei servizi;
- il possesso di risorse finanziarie, in termini di capitale o patrimonio minimo, di importo adeguato rispetto all’organizzazione;
- il possesso di risorse necessarie per lo svolgimento continuativo dell’attività;
- il possesso di una polizza assicurativa adeguata rispetto ai rischi connessi alla fornitura di un servizio di sempre maggiore diffusione.
La variazione dei parametri economici
Tra le novità più rilevanti si rinviene, forse, proprio la previsione dell’abbassamento del capitale sociale necessario per diventare gestori SPID.
Nel testo delle modifiche, all’art.4 c.1 si prevede che il gestore debba essere una persona giuridica riconosciuta, con un patrimonio o un capitale sociale non inferiore a trecentomila euro e con un’organizzazione consolidata e pienamente operativa sotto tutti gli aspetti pertinenti per la fornitura dei servizi.
L’abbassamento della soglia del capitale sociale è un aspetto che consente l’allargamento anche ad altri operatori del settore e per questo rilevante. Ancora, nel testo si interviene sulla parte relativa al risarcimento dei danni causati, con dolo o colpa, a qualsiasi persona fisica o giuridica a causa del mancato adempimento degli obblighi connessi alla gestione del sistema SPID, il cui ammontare della copertura assicurativa deve essere pari ad almeno 1,5 milioni di euro annui e centocinquantamila euro per singolo sinistro.
La variazione dei parametri in caso di cessazione del servizio
In caso di cessazione del servizio si prevede un aumento del periodo di transizione delle identità digitali a 60 giorni, sempre nel rispetto delle indicazioni fornite dall’Agenzia, dunque un raddoppio rispetto al precedente intervallo previsto di 30 giorni.
Ancora, con l’aggiunta del comma 5-bis si prevede per i casi cui si verifichi la cessazione dell’attività da parte di un gestore SPID o la revoca del suo accreditamento, e non sia disponibile nessun altro gestore per operare una sostituzione, sia compito dell’Agenzia, con determinazione del direttore generale, ridistribuire le identità digitali rilasciate dal gestore cessato o revocato tra tutti gli altri gestori che subentreranno nell’attività, in misura proporzionale alla ripartizione percentuale di tutte le identità SPID rilasciate.