Avevamo già avuto modo di sottolineare il valore del regalo ricevuto quest’anno da parte delle multinazionali dell’Information Technology. Un valore misurabile in termini quantitavi riferibili ai dati personali dei cittadini, addirittura quelli più sensibili, i dati sanitari.
Soffermarsi su queste riflessioni potrebbe apparire quasi superfluo, nelle nostre giornate-tipo della modernità 2.0, scandite da log in, acquisti online, like e condivisioni, socialità virtuale, ma anche libero accesso a notizie, approfondimenti, cultura e controcultura, in un variopinto scenario dove tuttavia la superficialità può apparire rischiosa e talvolta fuorviante.
Questa volta concentriamo la nostra attenzione sul tedoforo zelante dell’olimpiade social: Facebook, piattaforma con il primato di utenze. L’introduzione del Faccia Libro ha condotto ad una rivoluzione, non solo nei campi di facile intuizione, ma anche e soprattutto in un ambito, quello pubblicitario che vanta origini antichissime dallo strillare dei commercianti dietro le loro bancarelle, ai manifesti forieri di vantaggiose offerte. Oggi tuttavia il marketing sui social, assume un volto differente.
I Social, in particolare Facebook, infatti parrebbero “conoscere” alla perfezione ciò che gli utenti desiderano, come se possedessero capacità telepatiche: lo dimostrano i risultati lusinghieri della pubblicità personalizzata.
Interessante è considerare a tal proposito la voce di Antonio Garcia Martinez, ex targeting product manager di Facebook, che in una recente dichiarazione ha assunto le proprie responsabilità, confessando di aver partecipato alla creazione della tecnologia che permette di trasformare le ricerche in internet – ovvero i like – in proposte commerciali personalizzate, ben visibili sul profilo facebook del destinatario: il suo compito era tramutare il traffico dati della piattaforma in profitti, risultato ampiamente conseguito.
Tale questione scoperchia un meccanismo insito all’interno dei social media, il cui catalizzatore appare il solito noto, il profitto, che in questo caso ha come veicolo privilegiato il commercio dei dati personali degli utenti. Appare opportuno quindi porsi delle domande, sulla questione della protezione dei dati digitali, sui limiti inerenti il rispetto della privacy, su quanto sia malleabile e sfumato il confine tra un “like” ed una manifestazione di volontà a ricevere comunicazioni commerciali da parte del brand che “ci piace”.
Sull’argomento si è espresso il Garante della privacy, già nel 2014, restituendo un’analisi del meccanismo di equiparazione degli utenti ad una qualsiasi merce passibile di vendita ed acquisto. Attraverso uno stratagemma sibillino infatti, la piattaforma assimila i like, apposti ad un brand piuttosto che ad un prodotto specifico, ad una manifestazione di consenso a cui può seguire un’attività promozionale. Un’ oscura “consecutio”, quindi, funzionale di certo più al marketing che alla tutela dell’utenza.
Un altro spunto di riflessione interessante, utile a delineare i confini di demarcazione della libertà di gestione dei dati è offerto dal gemellaggio tra Facebook e Whatsapp, piattaforma di messagistica acquistata nel 2014 da Zuckenberg. La questione ha ottenuto una risonanza tale da destare l’interesse della Commissione Europea, attivatasi con una serie di verifiche volte a tutelare i cittadini dalla possibile diffusione di informazioni personali. La stessa associazione tedesca dei consumatori (VZBV) ha denunciato la società di messaggistica, colpevole di non aver interrotto lo scambio dati con Facebook, venendo meno al blocco impostole a causa della violazione della normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali.
Infine, anche l’Antitrust italiano è intervenuto, multando Whatsapp per l’ammontare di 3 milioni di euro. Le accuse rivolte alla società erano di aver indotto gli utilizzatori a condividere i loro dati personali con Facebook avvalendosi di clausole poco chiare e comunque non esaurienti, traendo in inganno gli utenti e creando la convinzione che senza aver prestato il consenso non avrebbero potuto utilizzare l’app, cosa non corrispondente al vero, come successivamente appurato dall’Antitrust: pur negando il consenso alla condivisione dei dati l’utilizzabilità dell’app doveva essere garantita e tale possibilità non veniva evidenziata in maniera adeguata.
Il filo conduttore tra i fatti sopra esaminati appare evidentemente riferito alla protezione dei dati personali e del patrimonio informativo dei cittadini, percepito come una merce estremamente ambita, motivo per il quale appare di importanza fondamentale una tutela permeante sull’argomento tale da garantire la protezione degli stessi nonché la loro tracciabilità.