di Saveria Coronese
Il TAR della Toscana, con la sentenza 16 febbraio 2015, n. 272, ha stabilito la legittimità dell’invio esclusivamente via PEC da parte del Comune di Firenze della comunicazione di avvio del procedimento riguardante la decadenza di alcune concessioni di cui il destinatario era titolare.
Nel caso in questione, il ricorrente sosteneva che solo se il Comune avesse inviato la comunicazione seguendo un doppio binario, ovvero sia mediante PEC che attraverso le forme tradizionali (per posta o consegna a mano), l’amministrazione avrebbe ottemperato ai principi di buon andamento, trasparenza e leale collaborazione, assicurando l’effettiva conoscenza delle comunicazioni.
L’imprenditore adduceva, inoltre, la sua scarsa competenza nell’uso della casella PEC come causa del ritardo nell’apprendimento dei provvedimenti e l’esistenza di un vizio di disparità di trattamento rispetto ad altri casi nei quali l’avvio del procedimento è stato comunicato nelle forme tradizionali.
In risposta a questi motivi di ricorso il TAR si è espresso nei seguenti termini:
- la comunicazione via PEC effettuata dal Comune di Firenze è in linea con quanto disposto dagli artt. 5-bis[1] e 48 del Codice dell’amministrazione digitale[2], dal DPCM 22 luglio 2011[3], dall’art. 5 del d.l. n. 179 del 2012;
- l’amministrazione ha la facoltà ma non è tenuta a inviare le comunicazioni anche con le modalità tradizionali (soprattutto nel caso in cui gli imprenditori comunichino il loro indirizzo PEC);
- la legittimità della notifica per mezzo della PEC esclude il vizio di disparità di trattamento.
Il TAR ha ulteriormente argomentato citando l’art. 6, comma 3, del DPR 11 febbraio 2005, n. 68[4], secondo il quale al mittente è data prova del recepimento del messaggio di posta elettronica certificata mediante la ricevuta di avvenuta consegna con la quale egli riceverà un testo contenente i dati di certificazione.
Pertanto, ricade sul destinatario titolare di una casella PEC l’onere di verificare la posta ricevuta, non spettando al mittente ipotizzare la necessità di inviare le comunicazioni in forma tradizionale, e ciò anche in conformità all’evoluzione tecnica e all’obiettivo, condiviso in tutti gli ambiti della pubblica amministrazione, di semplificazione delle procedure.
[1] L’articolo (inserito dall’art.4, comma 2. D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235) stabilisce al comma 1 che la presentazione di istanze, dichiarazioni e dati, lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici tra imprese e pubbliche amministrazioni, nonché l’adozione e la comunicazione di atti e provvedimenti amministrativi da parte delle pubbliche amministrazioni nei confronti delle imprese debbano seguire esclusivamente le modalità offerte dalle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
[2] Secondo quanto disposto dal comma 1 e 2 dell’articolo, le comunicazioni per le quali è necessaria una ricevuta d’invio e una di consegna vengono trasmesse tramite PEC ai sensi del DPR 11 febbraio 2005, n. 68 o per mezzo delle altre modalità indicate da DPCM, sentito (l’allora) DigitPA, e tale trasmissione equivale alla notificazione per mezzo posta, salvo diverse disposizioni di legge.
[3] D.P.C.M. 22 luglio 2011, “Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 5-bis del Codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 e successive modificazioni”.
[4] “Regolamento recate disposizioni per l’utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell’art. 27 della L. 16 gennaio 2003, n.3”.