Scripta manent, verba volant, in digitale stat virtus

di Francesca Cafiero – Consulente Archivista

Con questa massima potrebbe essere sintetizzato il contenuto della sentenza del 13 ottobre 2016 con la quale la Suprema Corte ha rigettato il ricorso presentato da una ditta di pulizieal fine di ottenere l’intero corrispettivo pattuito in sede di appalto con una Asl piemontese, per l’affidamento dei lavori di pulizia delle aree esterne alla sede dell’Ente. 

Analizzando l’antefatto, emerge in realtà una vicenda ben più profonda della mera rivendicazione economica, riconducibile piuttosto al contenuto del contratto di appalto che è, occorre precisare, l’unico strumento deputato ad accogliere le manifestazioni di volontà delle parti. In sede di attività jure privatorum, cioè quando si procede alla stipula di un contratto di diritto privato, vige di fatto per gli enti pubblici l’obbligo di redazione in forma scritta di tale contratto, a garanzia del regolare svolgimento dell’attività amministrativa: in questo modo si rende possibile identificare “nero su bianco” il contenuto del programma negoziale. 

Alla luce di tale principio, risulta chiaro come solo e unicamente dai contratti stipulati in forma scritta ad substantiam[1] possa essere dedotta la volontà negoziale degli attori coinvolti, principio che la Suprema Corte ha ritenuto vincolante ai fini dell’interpretazione del caso di specie, ai sensi degli artt. 1362 e ss. del codice civile. Il comportamento delle parti ha infatti sconfinato oltre i limiti rigidamente imposti dal regime formalistico contrattuale, per cui la società avrebbe emesso fatture per importi inferiori alle somme pattuite (regolarmente corrisposte dalla Asl), giungendo poi a richiedere, al termine del rapporto, il corrispettivo inizialmente concordato. Tuttavia le eventuali modifiche apportate successivamente al rapporto tra le parti assumono importanza relativa se non sono state concordate nel contratto originario, come privi di valore risultano in questo caso gli accordi intervenuti tacitamente tra la ditta e la stazione appaltatrice per la determinazione di un importo inferiore. 

I giudici di Appello, così come quelli della Suprema Corte, hanno attribuito di fatto una superiorità alla forma scrittadocumentale, rispetto alla quale qualsiasi comportamento difforme assume un rilievo privo di valore, specie se verbale. Il principio scripta manent, ribadito in apertura, si estrinseca in maniera tuttavia più complessa se ricondotto al contesto digitale, per cui non pochi continuano a temere che il documento, in quanto «res rappresentativa di un fatto»[2], venendo dematerializzato e reso intellegibile solo attraverso l’ausilio di hardware e software, abbia subìto un inesorabile iter evolutivo. A pagarne le conseguenze sarebbe stata proprio la capacità di rappresentazione, a discapito di quella di documentazione, scatenando una sorta di “dicotomia”: tanto più la rappresentazione documentale si dematerializza, tanto più si percepisce la capacità di documentazione vicina al verba volant, dunque intangibile e privata della sua natura immanente. 

L’imputabilità della volontà contrattuale, trasfusa nel documento informatico, nondimeno è oggi determinabile attraverso tecniche di autenticazione, legate non tanto al documento materiale inteso come res signata[3], ma alla sua formazione, o meglio al controllo dei processi propedeutici alla formazione dell’atto. Tale impostazione è stata adottata definitivamente dal Legislatore nella revisione del Codice dell’Amministrazione Digitale ai sensi del D. Lgs. n. 179/2016, rispondendo tra l’altro alla visione neutrale ed “europea” nei confronti dell’utilizzo delle firme elettroniche e dei sistemi di identificazione e autenticazione, impiegati nel processo di formazione documentale, oggi definibile come “progressivo”. Ciò significa che la “vecchia” res, che garantiva l’esigenza di corretta documentazione, viene oggi a essere sostituita dalla corretta e integra registrazione informatica dell’atto giuridicamente rilevante, conforme a regole tecniche condivise a livello nazionale che ne qualificano, appunto, l’affidabilità. I confini di questa “nuova” forma scritta non sono pertanto intangibili e incerti, ma al contrario devono essere ritenuti vincolanti in sede di accordo, in quanto la loro affidabilità è basata su controlli di processo a ben vedere sconosciuti per l’analogico, ma che offrono indiscusse certezze per il digitale. Questa nuova “forma scritta digitale” garantirà, quindi, quella solennità che il diritto pretende nei rapporti contrattuali con la PA? 


[1] Cioè necessaria per la validità dell’atto.

[2] Assumendo la definizione di documento elaborata da Carnelutti.

[3] Definizione di Natalino Irti “Sul concetto giuridico di documento”, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1969, 2, pag. 502