Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Sezione Terza Bis), con sentenza del 5 dicembre 2016 ha accolto il ricorso di un aspirante studente di medicina inglese, escluso dalla partecipazione alle prove di ammissione al corso di Laurea Magistrale a causa del mancato versamento della tassa di iscrizione alla prova di selezione, entro i termini previsti dal bando di concorso. Quest’ultimo, all’art. 6 prevedeva che “la mancanza dell’iscrizione e/o del pagamento effettuati, solo ed esclusivamente, secondo le modalità indicate nel portale Universitalv (www.universitalvdt.it) comporterà la non ammissione alla prova di selezione e, comunque, l’esclusione dalla procedura stessa”.
Tuttavia occorre fare un passo indietro per procedere con ordine nel ricostruire la vicenda intercorsa tra l’aspirante corsista e l’Università degli Studi Federico II di Napoli: è bene precisare anzitutto che a seguito del superamento della prova di preselezione, il ricorrente attendeva solo di poter sostenere l’esame di ammissione, non riuscendo però a finalizzare la procedura per effettuate il pagamento degli oneri richiesti attraverso il portale telematico universitario. Questo impedimento, protrattosi oltre i termini della scadenza, fissati per il 23 luglio 2015, era stato tempestivamente segnalato accompagnandosi alla richiesta, sin dalla data del 27 luglio 2015, di regolarizzare la posizione pagando detta tassa in modalità alternativa. Tuttavia la scadenza dei termini aveva già comportato contestualmente, ai sensi del richiamato articolo del bando, l’esclusione dall’ammissione alla prova di selezione.
Il pronunciamento dei Giudici, in favore del ricorrente, è stato supportato da un’analisi delle disposizioni contenute nell’art.12 del D.Lgs. n.82/2005, (Codice dell’Amministrazione Digitale), nel quale si stabilisce che, stante il diritto del cittadino all’uso dei mezzi telematici nei rapporti con l’amministrazione, la digitalizzazione non debba costituire strumento di discriminazione. Nel caso di specie, occorre considerare oltretutto, che oggetto di discriminazione è un diritto costituzionalmente tutelato e dunque l’adozione da parte dell’amministrazione di uno strumento telematico, non può escludere la previsione di “strumenti di salvataggio”, in grado di porsi a tutela dei diritti fondamentali del cittadino, laddove l’uso della modalità telematica non ne renda possibile l’esercizio.
Apparentemente in controtendenza, rispetto alla generale diffusione dei mezzi di comunicazione telematica, il pronunciamento dei giudici del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio pone invece nuova attenzione nei riguardi delle responsabilità connesse proprio alla realizzazione dei sistemi di gestione documentale e workflow management, come quelli del caso di specie. Di fatto l’automazione dei processi non può essere interpretata come un (comodo) alibi per giustificare l’esclusione di un intervento da parte del coefficiente umano. Al contrario quest’ultimo, è bene ribadirlo, non viene ad essere sostituito dalle macchine, ma anzi è necessario che instauri con esse un rapporto di scambio vicendevole, ponendosi in ogni caso sempre in una posizione di rango superiore, in termini di controllo e direzione.
Nel caso del nostro aspirante studente, è venuto a mancare verosimilmente il supporto da parte dell’amministrazione Universitaria, che ha preferito celarsi dietro la rigidità dei termini di un bando, piuttosto che analizzare in concreto il (mal)funzionamento dei propri gestionali, soprattutto in considerazione delle possibili conseguenze, come, la compromissione della carriera di un giovane medico. La previsione di “strumenti di salvataggio” deve quindi porsi a tutela del cittadino: i mezzi telematici devono supportare l’erogazione di un servizio, in maniera consapevole e non tramutarsi, a loro volta, in strumenti di “salvataggio” per amministrazioni assenti e poco elastiche. Il pronunciamento del TAR ci insegna, ancora una volta, che le vecchie (e insane abitudini) dell’analogico, non devono essere trasposte nel contesto digitale, ma anzi dovrebbero essere le prime ad eliminarsi fisiologicamente, di fronte alla reingegnerizzazione dei processi (e delle responsabilità).