Il Ministero dell’economia e delle finanze ha adottato il decreto 11 dicembre 2013, n. 141, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 17 dicembre, con cui è stato emanato il “Regolamento recante norme per la dematerializzazione delle quietanze di versamento alla Tesoreria statale".
Con questo provvedimento si intende procedere e completare la dematerializzazione delle quietanze emesse dalle tesorerie statali a fronte dei versamenti effettuati presso le stesse tesorerie, in attuazione degli obiettivi stabiliti nel Protocollo d’intesa quadro per lo sviluppo del Sistema Informatizzato dei Pagamenti della Pubblica Amministrazione (S.I.P.A.)
Posto che le quietanze di versamento alla tesoreria statale (di cui agli articoli 241 e 596 del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827) sono ordinariamente sostituite con evidenze informatiche, che costituiscono quietanze informatiche valide a ogni effetto, gli artt. 2 e 3 del DMEF n. 141/2013 dispongono che per i versamenti effettuati presso la tesoreria statale a favore dell’Erario, nonché per la costituzione di depositi provvisori, la Banca d’Italia invii al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato flussi telematici contenenti per ciascun versamento le informazioni previste dal citato Protocollo d’intesa.
In proposito, tale documento viene modificato dall’articolo 6, comma 1 del decreto in commento, il quale stabilisce che “nel rispetto degli accordi stabiliti nell’ambito del Sistema Informatizzato dei Pagamenti della Pubblica Amministrazione, nel Protocollo d’intesa sono definite le modalità di firma dei flussi telematici di cui agli articoli 2 e 3”.
In tal senso, dunque, il DMEF n. 141/2013 sembra accogliere una nozione “dinamica” del documento informatico, maggiormente in linea anche con l’art. 3 della bozza delle nuove Regole tecniche sul documento informatico (Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, conservazione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici, nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41 e 71, comma 1, del Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005), la quale, all’art. 3 dedicato alla formazione del documento informatico, contempla espressamente sia la “registrazione informatica delle informazioni risultanti da transazioni o processi informatici o dalla presentazione telematica di dati attraverso moduli o formulari resi disponibili all’utente” (lett. c), sia la “generazione o raggruppamento anche in via automatica di un insieme di dati o registrazioni, provenienti da una o più basi dati, anche appartenenti a più soggetti interoperanti, secondo una struttura logica predeterminata e memorizzata in forma statica” (lett. d), ossia i flussi informativi, che ovviamente andranno inseriti in un sistema di digital preservation.
Ciò soprattutto alla luce del fatto che il DMEF n. 141/2013 stabilisce che i flussi informatici in oggetto costituiscono la documentazione giustificativa dei versamenti effettuati all’entrata del bilancio statale da parte degli agenti della riscossione e in sede di presentazione dei conti giudiziali: risulta indispensabile, dunque, predisporre idonei sistemi di conservazione.