Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale (n.6 del 10 gennaio 2011) si conclude l’iter di approvazione del D.Lgs. 235 del 30 dicembre 2010 intitolato “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell’amministrazione digitale, a norma dell’articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69”.
L’art. 33 della L. 69/2009, infatti, delegava al governo la modifica del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Secondo quanto riportato dal sito del Ministero della pubblica amministrazione e l’innovazione l’attività di modifica ha avuto come obiettivo principale quello di dare maggiore efficacia alle previsioni esistenti mediante l’introduzione di misure premiali e sanzionatorie, incentivando o sanzionando le amministrazioni con la possibilità di quantificare e riutilizzare i risparmi ottenuti grazie alle tecnologie digitali. Inoltre, dalla razionalizzazione della propria organizzazione e dall’informatizzazione dei procedimenti, le pubbliche amministrazioni ricaveranno risparmi che potranno utilizzare per l’incentivazione del personale coinvolto e per il finanziamento di progetti di innovazione.
Le modifiche hanno interessato anche le definizioni iniziali e hanno riorganizzato numerose parti del codice. Per quel che ci interessa possiamo sottolineare la reintroduzione delle firme elettroniche avanzate, la ridefinizione dei concetti di copia nei vari passaggi tra analogico e informatico (art. 22, 23 e 23-bis), l’introduzione del timbro digitale per le copie analogiche di documenti amministrativi informatici (art 23-ter), la conferma della possibilità anche per la PA di affidare in outsourcing i processi di conservazione digitale (art 44 comma 1-ter), la possibilità di far accreditare presso il DigitPA i propri processi di conservazione sotto il profilo della sicurezza e della qualità (art. 44bis), l’introduzione del concetto di continuità operativa nella PA (art. 50-bis), la possibilità di inoltrare istanze tramite qualsiasi PEC purché il gestore abbia proceduto al riconoscimento in fase di assegnazione delle credenziali di accesso (art. 65).
A cura di Avv. Luigi Foglia – D&L Department