A parte questo aspetto non di poco conto, i metadati indicati mi sembrano eccessivi, ma soprattutto c’è un problema giuridico grande quanto una casa. Nel documento publicato infatti – al punto 3.3 dello stesso – si afferma che il registro di protocollo è generato in via automatica attraverso l’estrazione dal sistema documentale di un insieme di dati, secondo una struttura predeterminata, trasferita in forma statica in un sistema di conservazione, come indicato all’art. 3, comma 1, lettera d), del DPCM 13 novembre 2014. Tale modalità di formazione del registro di protocollo – secondo queste istruzioni – non renderebbe necessaria la sua sottoscrizione con firma digitale né ai fini di garantirne le caratteristiche di immodificabilità ed integrità né, eventualmente, allo scopo di assicurarne la provenienza e l’autenticità, in quanto il registro di protocollo è comunque riferibile al pubblico ufficiale da cui è formato, cioè il responsabile della gestione documentale o responsabile del servizio per la tenuta del protocollo. Alla luce di ciò la sottoscrizione del Registro giornaliero di protocollo con firma digitale o con firma elettronica qualificata sarebbe quindi da ritenersi facoltativa.—
(*) Si ricorda che secondo il comma 2 dell’art. 24 “l’apposizione di firma digitale integra e sostituisce l’apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere ad ogni fine previsto dalla normativa vigente“. Quindi secondo la normativa primaria contenuta nel CAD qualsiasi atto di una PA avente efficacia esterna deve essere garantito con una firma digitale.
(**) Infatti, si devono fare sempre e comunque i conti con qunto previsto dal comma 2 dell’art. 23bis del CAD secondo il quale “le copie e gli estratti informatici del documento informatico, se prodotti in conformità alle vigenti regole tecniche di cui all’articolo 71, hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale da cui sono tratte se la loro conformità all’originale, in tutti le sue componenti, è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato o se la conformità non è espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto, l’obbligo di conservazione dell’originale informatico“. Quindi, l’unica possibilità per garantire all’estratto delle registrazioni giornaliere di avere una valenza formale e probatoria è e rimane quella di essere garantito con la firma digitale di un pubblico ufficiale formalmente designato (quindi o il Responsabile della gestione documentale o eventualmente il Responsabile della conservazione).