Con l’approvazione di un proprio Decreto del 28 dicembre 2018 (pubblicato in GU il 7 gennaio 2019) il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha introdotto una nuova modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche.
Preannunciato negli ultimi giorni del 2018 tramite un comunicato stampa del MEF, il Decreto 28 dicembre 2018, modificando l’art. 6 del DMEF 17 giugno 2014, stabilisce che il pagamento dell’imposta relativa agli atti, ai documenti ed ai registri emessi o utilizzati durante l’anno continuerà ad avvenire in un’unica soluzione entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio mentre il pagamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare dovrà essere effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo.
Sarà la stessa Agenzia delle entrate a comunicare l’ammontare dell’imposta dovuta sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio riportando l’informazione all’interno dell’area riservata del soggetto passivo I.V.A. presente sul sito dell’Agenzia delle entrate.
A tal proposito la stessa Agenzia ricorda che nelle FE per le quali è dovuta l’imposta di bollo dovrà essere popolato l’apposito TAG.
Il pagamento dell’imposta potrà essere effettuato mediante il servizio presente nella predetta area riservata, con addebito su conto corrente bancario o postale, oppure utilizzando il modello F24 predisposto dall’Agenzia delle entrate.