Ordini e collegi professionali dovranno adempiere alla normativa anticorruzione

L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), presieduta dal magistrato Raffaele Cantone, con delibera 145 del 21 ottobre 2014, si è espressa per l’applicazione della normativa anticorruzione di cui alla L. 190/2012, nonché al D.Lgs. 33/2013 (decreto sulla trasparenza) anche agli ordini ed ai collegi professionali. 
Il successivo comunicato ANAC informa che l’Autorità Nazionale Anticorruzione, nella seduta del 18 novembre 2014, ha disposto la modifica della delibera n. 145/2014 sugli ordini professionali, stabilendo che il termine per l’inizio delle attività di controllo venga individuato al 1° gennaio 2015.
In base al provvedimento dell’ANAC, gli Ordini dovranno provvedere all’adempimento delle seguenti procedure:
– piano triennale di prevenzione della corruzione
– piano triennale della trasparenza
– codice di comportamento del dipendente pubblico
– nomina di Responsabile della prevenzione della corruzione
– adempimenti degli obblighi in materia di trasparenza di cui al d.lgs. n. 33/2013
Sono inoltre soggetti al rispetto dei divieti in tema di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al d.lgs. n. 39/2013.
Per ciò che concerne la nomina del responsabile della prevenzione della corruzione, l’ANAC ne affida al compito al dirigente amministrativo di ruolo di prima fascia in servizio. Per gli enti locali, ad esempio, l’organo competente ad individuare il responsabile è il sindaco. Per analogia si potrebbe ritenere che, per quanto riguarda gli ordini ed i collegi, l’organo che deve provvedere all’individuazione del responsabile sia il presidente.
Il Responsabile anticorruzione deve predisporre il Piano anticorruzione, definire le procedure per selezionare e formare il personale appartenente a settori particolarmente esposti al rischio corruzione e vigilare sul funzionamento del Piano.
In capo al Responsabile anticorruzione viene configurata una generale forma di responsabilità dirigenziale, disciplinare ed amministrativa che si realizza in caso di condanna in via definitiva all’interno dell’Amministrazione (in questo caso ordine o collegio professionale), per un reato di corruzione.
Il Responsabile dell’anticorruzione è esonerato da colpa nel caso in cui sia in grado di provare di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il piano di prevenzione e di avere vigilato sul funzionamento e sull’osservanza delle misure previste.
Il Piano anticorruzione ha una cadenza annuale, ma ha previsione su base triennale e costituisce una misura preventiva che deve partire dall’analisi dell’intera organizzazione amministrativa e mirare ad individuare quelle aree maggiormente esposte a rischio corruzione, predisponendo le misure necessarie ad ostacolare il fenomeno corruttivo.
La sua redazione ed elaborazione, in tutte le Pubbliche Amministrazioni, compresi ordini e collegi professionali, deve essere effettuata con risorse esclusivamente interne e non può essere affidata a soggetti estranei all’Amministrazione.
Nel Piano possono essere individuati referenti per la prevenzione che svolgono attività informativa nei confronti del responsabile, affinché questi abbia elementi e riscontri sull’intera organizzazione ed attività dell’amministrazione, e di costante monitoraggio sull’attività svolta dai dirigenti assegnati agli uffici di riferimento, anche riguardo agli obblighi di rotazione del personale.
Tutti i dipendenti dell’ordine partecipano al processo di gestione del rischio, osservano le misure contenute nel P.T.P.C. (art. 1, comma 14, della l. n. 190 del 2012), segnalano le situazioni di illecito al proprio dirigente o all’U.P.D. (art. 54 bis del d.lgs. n. 165 del 2001) ed i casi di personale conflitto di interessi.
Il Piano deve obbligatoriamente contenere delle misure minime ed, in particolare:
– sistemi di rotazione del personale addetto alle aree a rischio,
– l’attivazione normativa sulla segnalazione da parte del dipendente di condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza;
– misure che garantiscano il rispetto delle norme del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, con l’effettiva attivazione della responsabilità disciplinare dei dipendenti;
– l’adozione di misure volte alla vigilanza sull’attuazione delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi (di cui ai commi 49 e 50 della legge n. 190), anche successivamente alla cessazione del servizio o al termine dell’incarico (nuovo comma 16-ter dell’articolo 53 del d. lgs. n. 165 del 2001);
– verifica dell’attuazione delle disposizioni di legge in materia di autorizzazione di incarichi esterni, così come modificate dal comma 42 della legge n. 190.
In forza della delibera dell’Anac, gli ordini e i collegi professionali sono tenuti, ove non vi abbiano già provveduto, a dare immediata attuazione agli adempimenti in materia di prevenzione dei fenomeni corruttivi.