di Enrica Maio
Manca poco all’entrata in vigore del nuovo regolamento dell’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) contenente la disciplina per la gestione telematica degli attestati di rischio e della relativa banca dati.
Come si legge nel comunicato stampa pubblicato sul sito dell’IVASS, l’emanazione di questo Regolamento (n. 9 del 19 maggio 2015) porta alla conclusione della prima fase del progetto “dematerializzazione dell’attestato di rischio”, frutto di un confronto tra operatori del mercato, imprese, intermediari e associazioni dei consumatori, confronto a cui hanno dato un apporto decisivo anche i contributi derivanti dalla pubblica consultazione.
L’obiettivo è quello di passare dall’attestato di rischio c.d. “statico” a quello “dinamico”, ossia a un attestato generato dal sistema e disponibile telematicamente, sempre aggiornato e ancora più efficace per il contrasto dei fenomeni elusivi.
Innovative saranno le modalità di alimentazione, consultazione e funzionamento della banca dati degli attestati di rischio. Infatti, l’art. 5 del nuovo Regolamento stabilisce che è compito delle imprese di assicurazione alimentare con le proprie informazioni la banca dati degli attestati di rischio, così come previsto dall’art. 2 dello stesso Regolamento. Inoltre, tutte le informazioni relative all’ultimo attestato di rischio valido devono essere rese disponibili nella banca dati almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto assicurativo e la responsabilità della correttezza e dell’aggiornamento delle informazioni trasmesse alla Banca dati, nonché degli accessi alle stesse, cade in capo alle stesse assicurazioni.
In più, il Regolamento IVASS n. 9/2015, all’art. 7, disciplina la modalità telematica di consegna dell’attestazione sullo stato del rischio, statuendo che le imprese assicurative, in occasione di ciascuna scadenza contrattuale, hanno l’onere di consegnare l’attestazione sullo stato del rischio per via telematica, purché sia decorso il termine di osservazione di 60 giorni. In particolare, l’obbligo di consegna telematica si considera assolto con la messa a disposizione dell’attestato di rischio nell’area riservata del sito web dell’assicurazione; in questo modo, ogni contraente ha la possibilità di accedere alla propria posizione assicurativa ex art. 38bis, comma 1, del Regolamento ISVAP n.35 del 26 maggio 2010.
Inoltre, su richiesta del contraente stesso, le imprese possono prevedere modalità di consegna telematica aggiuntive, ma devono comunque pubblicare un’apposita informativa sulla home page del loro sito internet (la quale deve essere resa anche per iscritto al momento della sottoscrizione del contratto di assicurazione), con la quale rendono nota al contraente la possibilità di richiedere le credenziali di accesso alla propria area riservata e alle modalità di consegna predette.
Inoltre, nel momento in cui viene stipulato un contratto di responsabilità civile auto (r.c.auto), le imprese acquisiscono direttamente l’attestazione sullo stato del rischio per via telematica, attraverso l’accesso alla banca dati degli attestati di rischio, come è previsto dall’art. 9, comma 1, del Regolamento.
Con riferimento ai contratti r.c.auto in scadenza, le nuove norme appena menzionate introdotte dal Regolamento entreranno in vigore dal 1° luglio 2015 e dunque le imprese di assicurazione dovranno adeguarsi alle nuove disposizioni entro il 30 giugno 2015.