Nuove misure per la digitalizzazione della giustizia
Comunicazioni e notificazioni tramite PEC, diritti di copia elettronica, sistemi di pagamento telematici.
A cura di Avv. Luigi Foglia – D&L Department
Con l’emanazione del DL n.193 del 2009, nato soprattutto per regolamentare l’assegnazione dei magistrati presso le cd. “sedi disagiate”, sono state introdotte numerose misure per la digitalizzazione della giustizia.
L’art. 4 del DL stabilisce che entro 60 giorni dall’entrata in vigore della propria legge di conversione il Ministero per la PA e l’Innovazione (sentito il CNIPA e il Garante Privacy) dovrà emanare uno o più decreti con i quali saranno individuate le “Regole tecniche per l’adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione“.
Viene stabilito, infatti, che tutte le comunicazioni e notificazioni per via telematica, sia nel processo civile che nel processo penale, andranno effettuate, nei casi consentiti, mediante posta elettronica certificata.
A tal proposito i decreti in cui saranno inserite le regole tecniche di cui sopra dovranno anche individuare gli uffici giudiziari nei quali le “notificazioni e le comunicazioni nel corso del procedimento” (quelle di cui all’art. 170, co.1 C.p.c.), la notificazione dell’ordinanza di nomina del consulente tecnico (art. 192 c.p.c.) e ogni altra comunicazione a questo indirizzata, saranno effettuate esclusivamente per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata di cui alla L.2/2009. Lo stesso varrà per le notificazioni a persona diversa dall’imputato effettuate ai sensi degli artt.148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del C.p.p. .
A tal fine sono state modificate anche le norme istitutive dell’Albo degli Avvocati il quale dovrà obbligatoriamente contenere nome, cognome, codice fiscale e indirizzo PEC di ogni avvocato e gli indirizzi di posta elettronica certificata ed i codici fiscali, aggiornati con cadenza giornaliera, dovranno essere resi disponibili per via telematica al Consiglio nazionale forense ed al Ministero della giustizia.
Le notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento alle parti che non hanno provveduto ad istituire e comunicare l’indirizzo elettronico di PEC, saranno effettuate presso la cancelleria o segreteria dell’ufficio giudiziario.
Vengono introdotte anche novità in materia di diritti di copia. Con l’introduzione delle regole tecniche l’importo del diritto di copia rilasciata su supporto cartaceo dovrà essere fissato in misura superiore di almeno il cinquanta per cento rispetto a quello previsto per il rilascio di copia in formato elettronico. In attesa di tale decreto i diritti di copia (di cui all’allegato 6 del D.p.r. 115/2002) sono aumentati del cinquanta per cento ed i diritti di copia rilasciata in formato elettronico di atti esistenti nell’archivio informatico dell’ufficio giudiziario sono determinati, in ragione del numero delle pagine memorizzate, nella misura precedentemente fissata per le copie cartacee.
Il DL 193/2009 modifica numerosi articoli del C.p.c. rendendo obbligatoria l’indicazione del codice fiscale del difensore e/o delle parti in causa in numerosi atti del procedimento civile (la citazione, il ricorso, la comparsa, il contro-ricorso e il precetto).
Importantissime novità anche in tema di notificazioni. Viene, infatti introdotto l’art. 149-bis rubricato “Notificazione a mezzo posta elettronica“:
“Se non e’ fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi a mezzo posta elettronica certificata, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo.
Se procede ai sensi del primo comma, l’ufficiale giudiziario trasmette copia informatica dell’atto sottoscritta con firma digitale all’indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risultante da pubblici elenchi.
La notifica si intende perfezionata nel momento in cui il gestore rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario.
L’ufficiale giudiziario redige la relazione di cui all’articolo 148, primo comma, su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale e congiunto all’atto cui si riferisce mediante
strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. La relazione contiene le informazioni di cui all’articolo 148, secondo comma, sostituito il luogo della consegna
con l’indirizzo di posta elettronica presso il quale l’atto e’ stato inviato.
Al documento informatico originale o alla copia informatica del documento cartaceo sono allegate, con le modalità previste dal quarto comma, le ricevute di invio e di consegna previste dalla normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici trasmessi in via telematica.
Eseguita la notificazione, l’ufficiale giudiziario restituisce all’istante o al richiedente, anche per via telematica, l’atto notificato, unitamente alla relazione di notificazione e agli allegati previsti dal quinto comma.”
L’ultima novità riguarda la possibilità di effettuare, mediante intermediari abilitati, i pagamenti con sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nei circuiti bancario e postale, del contributo unificato, del diritto di copia, del diritto di certificato, delle spettanze degli ufficiali giudiziari relative ad attività di notificazione ed esecuzione, delle somme per il recupero del patrocinio a spese dello Stato, delle spese processuali, delle spese di mantenimento, delle pene pecuniarie, delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni pecuniarie il Ministero della giustizia.