Novità per gli organismi ADR: modificato il codice del consumo

Un nuovo decreto legislativo (6 agosto 2015, n.130) pubblicato nella G.U. del 19 agosto ha introdotto – in attuazione della direttiva 2013/11/UE – delle novità per la soluzione alternativa delle controversie dei consumatori, modificando il codice del consumo (d.lgs. 6 settembre 2005, n.206).
Tra le altre novità, è di particolare interesse l’introduzione nel suddetto codice degli articoli 141 – bis e 141 – quater.
Con il primo si istituisce l’obbligo per gli organismi di ADR (acronimo dell’espressione anglosassone "Alternative Dispute Resolution“, ovvero risoluzione alternativa delle controversie) di mantenere un sito web aggiornato che fornisca alle parti un facile accesso alle informazioni (rese disponibili su supporto durevole) sul funzionamento della procedura ADR e che consenta ai consumatori di presentare domanda in via telematica; e di consentire lo scambio di informazioni tra le parti per via elettronica.
Con il secondo, si obbligano gli organismi di ADR a rendere disponibili al pubblico sul loro sito web alcune informazioni chiave (tra le quali, solo per citarne alcune, i contatti, le persone fisiche incaricate della procedura e i criteri di conferimento dell’incarico, la durata media della procedura ADR, gli eventuali costi che le parti dovranno sostenere… ) “su supporto durevole, su richiesta e in qualsiasi altra modalità funzionale al perseguimento delle finalità di trasparenza, efficacia, equità e libertà”. Inoltre, si stabilisce che, con i medesimi criteri, gli organismi ADR debbano rendere disponibili sui loro siti web anche le relazioni annuali di attività, in riferimento alle controversie sia nazionali che transfrontaliere.
Le disposizioni del decreto in oggetto saranno applicata a partire dal 9 gennaio 2016.