Notifica via PEC: nessuna eccezione per malfunzionamenti tecnici da parte dell’avvocato

La Corte di Cassazione, IV Sezione Penale, con sentenza n. 9892 del 6 marzo 2015, ha stabilito che il destinatario di una comunicazione inviata via Pec, in questo caso un avvocato, non può eccepire di non aver ricevuto il messaggio e di non averlo letto a causa di malfunzionamenti o problemi tecnici inerenti alla rete telematica o telefonica del proprio ufficio.
Nello specifico, l’avvocato obiettava di non aver avuto tempestivo avviso dell’udienza fissata dal Tribunale del riesame perché la comunicazione inviata tramite Pec non gli era pervenuta alla luce di “contingenti problemi alla linea telefonica/internet dello studio legale”. Il Tribunale aveva invece verificato, grazie alla notifica di ricezione, che la Pec contenente l’avviso in questione era stata regolarmente ricevuta dal difensore e pertanto aveva respinto l’eccezione formulata dallo stesso.
La Cassazione, confermando la pronuncia del Tribunale del riesame e respingendo a sua volta l’eccezione dell’avvocato, ha sottolineato che i difetti di ricezione riconducibili alla violazione di obblighi che incombono sul titolare dell’utenza sono irrilevanti, quindi la notifica dell’avviso dell’udienza ricevuta tramite Pec è valida e rilevante.