Mobile payment: dal 1° aprile sono obbligatorie le disposizioni del Garante

Quando si parla di mobile payment viene subito in mente la nuova opportunità per tutti i consumatori di acquistare prodotti online non tramite mezzi tradizionali (ossia il denaro), ma tramite carte di credito e non solo.
Negli ultimi anni sta crescendo un forte interesse nei confronti di sistemi di pagamento a corto raggio senza la presenza e il contatto fisico, definiti contactless payment. Questi sistemi permettono di eseguire una transazione con un semplice tocco di una carta o di un mobile device personale idoneo.
Oggi si sta sviluppando, accanto al pagamento diretto a un POS (point of sale), un nuovo mezzo tecnologico, definito NFC (Near Field Communication).
Questa nuova tecnologia rappresenta uno strumento complementare e, talvolta, quasi sostitutivo della carta di credito, tanto che potrebbe essere chiamata “portafoglio elettronico”, in quanto integra diverse carte (carte di credito, carte prepagate, abbonamento trasporti pubblici).
L’Italia, anche se è tra gli ultimi Paesi al mondo per l’utilizzo di mobile payments, ha voluto comunque disciplinare questo settore in quanto comprendente una materia “sensibile”.
Con questo tipo di pagamenti, sono a rischio tutti quei dati che hanno bisogno di una forte tutela come i dati del consumatore, ma anche i dati relativi alla transazione, in poche parole deve essere massima la tutela nei confronti della privacy.
Proprio per questo motivo, il Garante della privacy ha stabilito che le società operanti nel settore del mobile payment dovranno adeguarsi a delle precise prescrizioni.
Le compagnie telefoniche che forniscono il servizio di pagamento tramite cellulare, le società che forniscono l’interfaccia tecnologica, le aziende che offrono contenuti digitali e servizi dovranno conformarsi al provvedimento generale varato dal Garante privacy il 22 maggio del 2014.
Grazie a queste nuove regole, tutti i consumatori che si avvalgono di questa modalità di pagamento acquisteranno in sicurezza prodotti e servizi digitali, potranno abbonarsi a riviste online e non solo rimanendo certi che i propri dati saranno al sicuro.
Questi soggetti quindi, a norma del provvedimento su citato, dovranno essere sempre informati sulle modalità di trattamento effettuato sui loro dati personali, a partire dalla sottoscrizione al servizio di mobile payment. Tutti i dati appartenenti al consumatore (numero di telefono, dati anagrafici, indirizzo IP di collegamento) potranno essere conservati dai venditori per un massimo di 6 mesi e non potranno assolutamente essere utilizzati per altre finalità, come ad esempio l’invio di pubblicità o l’analisi delle abitudini senza un deliberato consenso dell’interessato. Ovviamente, fondamentale dovrà essere anche l’adozione di misure di sicurezza per garantire la riservatezza delle persone e per impedire che i dati a disposizione dell’operatore telefonico possano essere utilizzati a fini di profilazione dell’utente, ossia in attività di raccolta ed elaborazione dei dati per ottenere l’analisi del comportamento dell’utenza stessa senza un espresso consenso del consumatore.
I venditori potranno trasmettere all’operatore telefonico solo le “categorie merceologiche di riferimento”, senza però indicazioni specifiche sul contenuto del prodotto o servizio acquistato, sempre se non sia strettamente necessario per la fornitura di servizi in abbonamento.
Inoltre, è importante sottolineare che il Garante Privacy ha stabilito nel provvedimento del 2014 anche che l’indirizzo IP dei compratori dovrà essere cancellato dal venditore al termine della procedura di acquisto.