Lo scontrino fiscale “parlante” per l’acquisto di farmaci “parla” troppo!
A cura di Avv. Luigi Foglia – Studio Legale Lisi
In data 29 aprile 2009 il Garante ha emanato un provvedimento che impone all’Agenzia delle Entrate di fornire indicazioni affinché, ai fini della detrazione o della deduzione delle spese sanitarie, lo scontrino fiscale rilasciato per l’acquisto di farmaci riporti, in luogo della menzione in chiaro della denominazione commerciale degli stessi, il numero di autorizzazione all’immissione in commercio (AIC), oltre al codice fiscale del destinatario, alla natura e alla quantità dei medicinali acquistati.
Nei mesi precedenti all’emanazione di questo provvedimento numerose segnalazioni avevano evidenziato la lesione della riservatezza e della dignità degli interessati in conseguenza dell’indicazione, in chiaro, della denominazione commerciale del farmaco acquistato all’atto della presentazione della documentazione fiscale per la denuncia dei redditi presso il centro per l’assistenza fiscale (Caf) oppure il proprio commercialista, configurandosi, in tal modo, un trattamento sistematico di dati personali sulla salute idonei a rivelarne anche le patologie
Il Garante, tenuto conto che esistono specifiche disposizioni legislative le quali prevedono che nello scontrino fiscale rilasciato dalle farmacie per l’acquisto di farmaci siano riportati, ai soli fini della detrazione o della deduzione delle spese sanitarie, oltre al codice fiscale del destinatario, anche la natura, la qualità e la quantità dei medicinali acquistati[1][1], ha ritenuto che per lo svolgimento di tali attività istituzionali in ambito fiscale, non risulta indispensabile che lo scontrino, ai fini della detrazione o della deduzione delle spese sanitarie, riporti in chiaro la denominazione commerciale del farmaco acquistato.
Deve, quindi, ritenersi che ogni lecita forma di controllo sul bene venduto da parte degli organi preposti può essere utilmente effettuata mediante l’utilizzo del numero di autorizzazione all’immissione in commercio (AIC)[1][2].Tale procedura assicura lo stesso livello di garanzie rispetto al rischio che “l’operatore economico non corretto potrebbe essere indotto ad indicare negli scontrini emessi la dicitura “farmaco” o “medicinale” anche in occasione della vendita di prodotti appartenenti ad ulteriori e diverse categorie merceologiche”.
[1] Si vedano: art. 1, comma 28, l. 27 dicembre 2006, n. 296 e, da ultimo, art. 39 del d.l. 1° ottobre 2007, n. 159, conv. l. 29 novembre 2007, n. 22.
[2] Federfarma ha fornito specifici elementi all’Autorità precisando che l’autorizzazione al commercio viene rilasciata dall’Agenzia italiana del farmaco e che il numero di AIC permette di individuare la singola confezione farmaceutica, riferendosi a un medicinale avente un determinato dosaggio, forma farmaceutica, via di somministrazione e presentazione (art. 6, comma 2, d.lg. 24 aprile 2006, n. 219). Tale numero, ha precisato ancora la Federazione, è riportato sul bollino autoadesivo o direttamente sulla confezione sia in chiaro che mediante la tecnica di rappresentazione a barre e quindi rilevabile otticamente.