La PEC nel processo civile: con la legge di stabilità si agevola il “felice contagio”

L’art. 25 della legge di stabilità per il 2012, n. 183/2011 (pubblicata in G.U. n. 265 del 14.11.2011, Suppl. Ordinario n. 234) ha introdotto importantissime modifiche nella disciplina dei procedimenti civili con l’intento di promuovere ulteriormente l’utilizzo della posta elettronica certificata per le notificazioni e le comunicazioni.
Per quanto riguarda gli avvocati, la prima novità risulta essere la necessaria indicazione del proprio indirizzo PEC (lo stesso comunicato all’Ordine di appartenenza) negli atti di parte di cui all’art. 125 c.p.c., ossia nella citazione, nel ricorso, nella comparsa, nel controricorso, nel precetto. Anche l’intimazione a comparire in udienza al testimone ammesso su richiesta delle parti private «può essere effettuata dal difensore attraverso l’invio di copia dell’atto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata o a mezzo telefax», così come previsto dal nuovo terzo comma dell’art. 250 c.p.c.
Sempre al fine di incoraggiare la trasmissione degli atti giudiziari attraverso la posta elettronica certificata, è stata modificata anche la legge 53/1994, recante norme in tema di “Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali”: gli avvocati, infatti, a seguito delle novelle apportate agli articoli 1, 4 e 5 e alla sostituzione del farraginoso e sostanzialmente inattuato comma 3 bis dell’art. 3, possono finalmente effettuare notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali anche tramite posta elettronica certificata, ma solo ove l’indirizzo del destinatario risulti da pubblici elenchi.
Coerentemente alle modifiche delineate, al quarto comma dell’art. 170 c.p.c. il Legislatore ha poi abrogato la disposizione che prevede la possibilità per il giudice di autorizzare appositamente lo scambio o la comunicazione di comparse e memorie tra le parti attraverso telefax o PEC.
Al contempo, di rilevante portata appaiono anche le novità che attengono al funzionamento degli uffici di cancelleria.
In particolare, attraverso la sostituzione del secondo e del terzo comma dell’art. 136 c.p.c., ora si dispone che «il biglietto è consegnato dal cancelliere al destinatario, che ne rilascia ricevuta, ovvero trasmesso a mezzo posta elettronica certificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici» e che «salvo che la legge disponga diversamente, se non è possibile procedere ai sensi del comma che precede, il biglietto viene trasmesso a mezzo telefax, o è rimesso all’ufficiale giudiziario per la notifica». In sintesi, grazie anche alla contestuale abrogazione del comma 3 dell’art. 133, del comma 3 dell’art. 134 e del comma 4 dell’art. 136 c.p.c., sembra che il Legislatore abbia voluto introdurre una gerarchia nella scelta delle forme di comunicazione alle parti delle sentenze, delle ordinanze e degli altri provvedimenti del giudice, indicando come strada maestra l’invio di posta elettronica certificata accanto alla consegna diretta dell’atto da parte del cancelliere al destinatario. Infatti, solo nell’impossibilità di procedere attraverso tali modalità di trasmissione si potrà ricorrere, in via subordinata, al fax o alla notifica da parte dell’ufficiale giudiziario.
Analoga ratio sembra aver ispirato la sostituzione del secondo periodo del comma 6 dell’articolo 518 c.p.c.: infatti, proprio un atto di pertinenza degli ufficiali giudiziari, ossia la copia del processo verbale di pignoramento, ora può essere trasmessa al creditore e al debitore che lo richiedono tramite posta elettronica certificata, e solo quando ciò non fosse possibile l’invio potrà avvenire via fax o mediante posta ordinaria.
Naturalmente, analoghe modifiche sono state apportate alla disciplina del ricorso per Cassazione, attraverso l’integrale sostituzione del comma 4 dell’art. 366, che ora opera un rinvio alle disposizioni dell’art. 136, secondo e terzo comma (e non più alla disciplina dell’art. 176 c.p.c.), ovvero quelle che indicano la posta elettronica certificata come modalità da prediligere per le comunicazioni e le notificazioni.
Infine, allo scopo di incentivare ulteriormente l’utilizzo della PEC nei procedimenti civili, è stato inserito il comma 7 bis all’articolo 16 del d.l. 29 novembre 2008, n. 185 (convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2), con cui si dispone che l’omessa pubblicazione dell’elenco o il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati identificativi degli iscritti e i relativi indirizzi di posta elettronica certificata, costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell’ordine professionale inadempiente.