La lotta alla corruzione diventa anche digitale

di Sarah

La legge n. 190/2012, recante Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione, introduce nuove misure per il contrasto di detti fenomeni, anche attraverso la pubblicità dell’attività delle PA sui rispettivi siti istituzionali.
Il comma 14 dell’art. 1 prevede, in effetti, che entro il 15 dicembre di ogni anno il responsabile della prevenzione della corruzione (di cui al comma 7 dello stesso art. 1) pubblichi nel sito web dell’amministrazione una relazione recante i risultati dell’attività svolta e la trasmetta all’organo di indirizzo politico dell’amministrazione.
Al successivo comma 15 dell’art. 1 si stabilisce che, al fine di assicurare i livelli essenziali di trasparenza dell’attività amministrativa, siano pubblicati nei siti web istituzionali delle amministrazioni pubbliche i relativi bilanci e conti  consuntivi,  nonché  i  costi  unitari  di realizzazione delle opere  pubbliche  e  di  produzione  dei  servizi erogati ai cittadini.
Inoltre, alla stregua del comma 16 dell’art. 1, le stesse PA devono assicurare tali livelli essenziali di trasparenza in riferimento ai procedimenti di:
a) autorizzazione o concessione;
b) scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture eservizi, anche con riferimento alla modalità di selezione  prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163;
c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi,ausili finanziari, nonché  attribuzione  di  vantaggi  economici  di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
d) concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all’articolo 24  del  citato  decretolegislativo n.150 del 2009.
Con specifico riferimento ai procedimenti di cui alla lett. b) del comma 16 dell’art. 1, il successivo comma 32 dello stesso articolo precisa che «le  stazioni  appaltanti  sono  in  ogni  caso tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali:  la  strutturaproponente; l’oggetto del bando; l’elenco degli operatori invitati  a presentare offerte; l’aggiudicatario; l’importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell’opera, servizio  o  fornitura;  l’importodelle somme liquidate.  Entro il 31  gennaio di ogni anno,tali informazioni, relativamente all’anno precedente, sono  pubblicate  in tabelle  riassuntive  rese  liberamente  scaricabili  in  un  formatodigitale standard aperto che consenta di  analizzare  e  rielaborare, anche a fini  statistici,  i  dati  informatici.Le amministrazionitrasmettono in formato digitale tali informazioni all’Autorità perla vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture,che le pubblica nel proprio sito  web  in  una  sezione  liberamenteconsultabile da tutti i cittadini, catalogate in base alla  tipologiadi stazione appaltante  e  per  regione.».
Infine, il comma 35 dell’art. 1 della Legge n. 190/2012 contempla la delega al Governo per l’adozione di un decreto legislativo per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.