di Sarah
La legge n. 190/2012, recante Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione, introduce nuove misure per il contrasto di detti fenomeni, anche attraverso la pubblicità dell’attività delle PA sui rispettivi siti istituzionali.
Il comma 14 dell’art. 1 prevede, in effetti, che entro il 15 dicembre di ogni anno il responsabile della prevenzione della corruzione (di cui al comma 7 dello stesso art. 1) pubblichi nel sito web dell’amministrazione una relazione recante i risultati dell’attività svolta e la trasmetta all’organo di indirizzo politico dell’amministrazione.
Al successivo comma 15 dell’art. 1 si stabilisce che, al fine di assicurare i livelli essenziali di trasparenza dell’attività amministrativa, siano pubblicati nei siti web istituzionali delle amministrazioni pubbliche i relativi bilanci e conti consuntivi, nonché i costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini.
Inoltre, alla stregua del comma 16 dell’art. 1, le stesse PA devono assicurare tali livelli essenziali di trasparenza in riferimento ai procedimenti di:
a) autorizzazione o concessione;
b) scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture eservizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163;
c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi,ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
d) concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all’articolo 24 del citato decretolegislativo n.150 del 2009.
Con specifico riferimento ai procedimenti di cui alla lett. b) del comma 16 dell’art. 1, il successivo comma 32 dello stesso articolo precisa che «le stazioni appaltanti sono in ogni caso tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali: la strutturaproponente; l’oggetto del bando; l’elenco degli operatori invitati a presentare offerte; l’aggiudicatario; l’importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura; l’importodelle somme liquidate. Entro il 31 gennaio di ogni anno,tali informazioni, relativamente all’anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formatodigitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici.Le amministrazionitrasmettono in formato digitale tali informazioni all’Autorità perla vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture,che le pubblica nel proprio sito web in una sezione liberamenteconsultabile da tutti i cittadini, catalogate in base alla tipologiadi stazione appaltante e per regione.».
Infine, il comma 35 dell’art. 1 della Legge n. 190/2012 contempla la delega al Governo per l’adozione di un decreto legislativo per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.