Ricca di risvolti la sentenza n. 2561/2011 emessa lo scorso 28 novembre dalla V Sez. pen. della Corte di Cassazione.
Con tale provvedimento è stata annullata senza rinvio la condanna, comminata all’ex direttore dell’edizione telematica dell’Espresso, Daniela Hamaui, per aver omesso il controllo necessario a impedire la commissione del reato di diffamazione ex art. 57 c.p. attraverso alcuni post dal contenuto diffamatorio pubblicati da un lettore e visualizzabili sul sito di riferimento.
A tale conclusione la Suprema Corte è giunta sulla scorta di una rigorosa argomentazione logico-giuridica, fondata principalmente sull’assunto dell’impossibilità di applicare alle pubblicazioni telematiche il regime sanzionatorio previsto agli articoli 57 e 57 bis c.p.
Le motivazioni
In base a una prima considerazione, l’art. 57 c.p. non è applicabile alle testate giornalistiche on-line in quanto le pubblicazioni telematiche non possono rientrare nella nozione di “stampa” contemplata nell’art. 1 della L. n. 47/1948, la quale non include espressamente le pubblicazioni effettuate tramite le moderne tecniche telematiche. Infatti, la norma di riferimento per le pubblicazioni on line, ossia la L. n. 62/2001 in materia di editoria e prodotti editoriali, opera un rinvio specifico e limitato solo ad alcune delle disposizioni della L. n. 47/1948, e non prevede invece anche una estensione del modello di responsabilità previsto dall’art. 57 c.p.
Le riviste on-line, infatti, hanno una profonda “diversità strutturale” rispetto a quelle cartecee, e non possiedono i due presupposti di base che definiscono la stampa in senso giuridico: la riproduzione tipografica e un’effettiva distribuzione tra il pubblico.
Concludendo diversamente, si ricadrebbe in un’ipotesi di interpretazione analogica in malam partem, incompatibile con il principio di tassatività che regola le norme in materia penale: per questo risulta impossibile estendere alle pubblicazioni on-line quanto stabilito dalla L. 47/1948 , in caso di reato di diffamazione previsto dall’articolo 57 del codice penale.
Sotto altro profilo, invece, occorre rilevare come il dato testuale dell’art. 57 c.p. sanzioni esclusivamente la condotta di “omesso controllo”, cioè un diniego di pubblicazione preventivo, inapplicabile quindi al caso di specie in cui la condotta imputabile al direttore del giornale on line sarebbe quella di omessa rimozione del commento diffamatorio già pubblicato, poiché i post vengono pubblicati direttamente dagli utenti senza una previa autorizzazione che funga da filtro, diversamente dagli articoli pubblicati dalla redazione della testata stessa.
Sentenza precedente
In tema, appare estremamente utile il contributo chiarificatore apportato da una precedente sentenza della III Sezione, la n. 10535/2008, in cui la Corte di Cassazione ha affermato che «i mezzi di comunicazione espressione delle possibilità accordate dalle reti informatiche quali i forum, le aree di discussione, newsgroup, newsletter, il blog, le mailing lists non sono suscettibili di essere ricomprese nell’ambito delle garanzie accordate alla stampa. […] In realtà, i messaggi lasciati su un forum di discussione (che, a seconda dei casi, può essere aperto a tutti indistintamente, o a chiunque si registri con qualsiasi pseudonimo, o a chi si registri previa identificazione) sono equiparabili ai messaggi che potevano e possono essere lasciati in una bacheca (sita in un luogo pubblico, o aperto al pubblico, o privato) e, così come quest’ultimi, anche i primi sono mezzi di comunicazione del proprio pensiero o anche mezzi di comunicazione di informazioni, ma non entrano (solo in quanto tali) nel concetto di stampa, sia pure in senso ampio».