Green pass illecito: richiesto l’intervento del Garante

Gli avvocati Andrea Lisi, Enrico Pelino e Diego Fulco intervengono sulle pagine di Agenda digitale per spiegare perché il green pass è illecito alla luce delle disposizioni contenute nel Regolamento 679/2016 (GDPR). Gli autori si soffermano su tre punti chiave della segnalazione-esposto, depositata presso il Garante per la protezione dei dati personali lo scorso 14 febbraio 2022: la carenza di finalità e la mancata DPIA.

Assenza di finalità

La finalità del green pass non è stata esplicitata in alcuna previsione normativa. O meglio, seppur con ritardo, nel DL 52/2021 è stata introdotta la finalità di “prevenire la diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2”. Tuttavia, è certo che la vaccinazione non previene il contagio, come affermato, soprattutto, dai bollettini dell’ISS. Pertanto, a cosa serve il pass? Aumenta il numero di vaccinati, attraverso un meccanismo punitivo/premiale, imponendo un meccanismo di coercizione alla vaccinazione.

 

Mancata DPIA

Non ci sono notizie né documenti ufficiali che confermino la valutazione d’impatto. Pertanto, i firmatari dell’esposto chiedono al Legislatore, tra le altre cose: qual è mai la DPIA che ha permesso che i datori di lavoro debbano verificare se i loro dipendenti ultracinquantenni si sono vaccinati? Addirittura neppure l’evidenza diagnostica di assenza di virus (tampone negativo) permette di salire su mezzi di linea. Qual è mai la DPIA ad esito della quale è stato valutato che il non vaccinato sano abbia solo due alternative per spostarsi sul territorio nazionale con mezzi pubblici: infettarsi di Covid o accettare il trattamento sanitario?

I firmatari auspicano che l’Autorità Garante fornisca una risposta sulle rilevanti criticità di diritto esposte, essendo stata sospesa l’applicabilità del GDPR.

 L’articolo è consultabile da Agendadigitale.eu