Essere accountable: base giuridica e bilanciamento dei diritti tra il titolare e l’interessato

Il principio dell’accountability – introdotto dal Regolamento generale europeo (GDPR)- pone in capo alle aziende, con applicazione generalizzata, la necessità di bilanciare (ed essere in grado di dimostrare) il legittimo interesse perseguito quale base giuridica del trattamento dei dati personali dell’interessato con i diritti di quest’ultimo, ferma restando la possibilità di verifica successiva da parte del Garante. L’azienda accountable dovrà, dunque, valutare preliminarmente se le sue attività di raccolta e successivo trattamento per le finalità espressamente declinate sono in linea con le ragionevoli aspettative dell’interessato.

Tuttavia la discrezionalità della valutazione sul bilanciamento degli interessi contrapposti solleva un certo grado di incertezza applicativa. L’art. 6 del Regolamento, alla luce del Considerando 47, prevede che se il trattamento è basato sui legittimi interessi, non occorre il consenso dell’interessato, purché non ne prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali (in special modo se questi è un minore) tenuto conto delle ragionevoli aspettative dello stesso in base alla relazione col titolare del trattamento.

In tali casi occorrerà tuttavia informare l’interessato della circostanza che i suoi dati sono trattati in base ai legittimi interessi, senza però che sia necessario che il titolare del trattamento fornisca spiegazioni sul bilanciamento operato tra i contrapposti diritti.

Per l’utilizzo dei legittimi interessi quale base giuridica del trattamento occorrono alcuni requisiti:

  1. il titolare del trattamento ha necessità di elaborare il dato per fini propri o di terzi;
  2. in esito al bilanciamento il trattamento appare ingiustificato se ha degli effetti pregiudizievoli sui diritti e le libertà, o interessi legittimi, del singolo;
  3. il trattamento delle informazioni deve essere equo e rispettare i principi di protezione dei dati.

Il Considerando 47 esemplifica alcune circostanze nelle quali possono ritenersi sussistenti motivi legittimi per il trattamento, ossia quando esista una relazione pertinente e appropriata tra l’interessato e il titolare del trattamento, ad esempio quando l’interessato è un cliente o è alle dipendenze del titolare del trattamento. E’ evidente tuttavia che, nel caso di specie, non si tratta di un’autorizzazione generalizzata al trattamento dei dati, ma è sempre richiesta un’attenta valutazione al fine di verificare se i diritti dell’interessato possano prevalere sui legittimi interessi del titolare.

In definitiva, il titolare prima di iniziare qualsivoglia trattamento dei dati sulla base dei legittimi interessi, dovrebbe preliminarmente considerare tutti i rischi connessi e, in ogni caso, raccogliere e documentare ogni elemento utile a dimostrare l’opportuno bilanciamento in relazione alle specifiche finalità per le quali i dati personali sono raccolti.

A tal fine, i titolari del trattamento dovrebbero istituire e mantenere un registro delle valutazioni in tema di legittimi interessi (magari all’interno del registro dei trattamenti) al fine di provare il corretto bilanciamento dei diritti.  Appare opportuno evidenziare che nel caso di trattamenti basati su legittimi interessi, l’interessato ha sempre il diritto di opporsi in caso di situazioni particolari.