Duplicati di documenti informatici: l’Agenzia delle Entrate risponde sull’applicazione dell’imposta di bollo

L’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’applicazione dell’imposta di bollo per il rilascio di duplicati informatici di documenti amministrativi informatici, a seguito dell’interpello presentato da un’amministrazione regionale.

L’imposta di bollo è regolata dal DPR 26 ottobre 1972, n. 642 e la sua corresponsione per gli “Atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali e certificati, estratti di qualunque atto o documento e copie dichiarate conformi all’originale rilasciati dagli stessi” è prevista, in particolare, dalla parte prima, art. 1, co. 1, dell’Allegato A, denominato “Tariffa” e deve attualmente essere corrisposta nella misura di 16,00 euro per la copia di ogni foglio. Al riguardo, l’AE ha avuto modo di rilevare come il presupposto per l’applicazione dell’imposta di bollo, previsto dall’art. 1 della tariffa, interessi esclusivamente i casi in cui si necessiti di una dichiarazione di conformità all’originale, attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato, al momento del rilascio del documento.

Tuttavia, dal punto di vista tecnico, essendo il duplicato[1] informatico identico ed indistinguibile dal documento originale, in quanto ottenuto mediante replica del file, costituisce, a tutti gli effetti, un originale e pertanto non è necessario abbinare alcuna attestazione di conformità da parte del pubblico ufficiale ai fini del rilascio.

In sintesi, alla luce di queste considerazioni, l’Agenzia delle Entrate ha pertanto chiarito che per l’ottenimento dei duplicati informatici di documenti amministrativi informatici non si debba applicare l’imposta di bollo, non necessitando di una dichiarazione di conformità all’originale, in fase di rilascio.


[1] Definito dal D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (recante il Codice dell’amministrazione digitale) all’articolo 1, comma 1, lettera i-quinquies come “… il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario”. Il successivo articolo 23-bis (Duplicati e copie informatiche di documenti informatici) al comma 1, dispone che “I duplicati informatici hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, del documento informatico da cui sono tratti, se prodotti in conformità alle linee giuda”. Ancora, il DPCM 13 novembre 2014 all’articolo 5, comma 1, stabilisce che “Il duplicato informatico di un documento informatico di cui all’art. 23-bis, comma 1, del Codice è prodotto mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico ottenuto sullo stesso sistema di memorizzazione, o su un sistema diverso, contenga la stessa sequenza di bit del documento informatico di origine”