di Enrica Maio
Le Autorità per la privacy europee hanno adottato un parere sull’impiego dei droni utilizzati a fini civili. Antonello Soro, Garante italiano per la protezione dei dati personali, è stato il relatore del provvedimento, il quale dà indicazioni e raccomandazioni ai costruttori, agli operatori, ma anche ai legislatori nazionali e ai regolatori del settore per la tutela della riservatezza delle persone.
Questi aeromobili a pilotaggio remoto possono essere utilizzati per uno svariato numero di operazioni: dalla ricognizione di aree impervie alle riprese di eventi o manifestazioni, al monitoraggio di aree urbane, alla verifica di impianti e strutture complesse. Molti sono, quindi, i rischi per la privacy delle persone.
La normativa attuale potrebbe non essere più adeguata, data l’invasività di questi nuovi sistemi di raccolta di dati personali.
Secondo Soro, bisogna puntare sulla “privacy by design”, ossia su tecnologie che rispettano i diritti di libertà delle persone a partire già dalla loro progettazione.
Il “Gruppo Articolo 29” (conosciuto anche come WP29), che ha visto riuniti i Garanti europei per la privacy e che ha emesso il parere de quo, ha voluto sottolineare che il problema relativo ai droni non deriva tanto dall’uso di questi strumenti, ma dagli effetti invasivi che tale uso può produrre.
Difficile sembra, anche, capire a chi attribuire la responsabilità nel caso di uso scorretto del drone: spesso i droni sono utilizzati da imprese che offrono servizi in outsourcing ad altri soggetti, i quali sono veri titolari del trattamento, ma non sempre hanno piena consapevolezza delle responsabilità derivanti.
Nel provvedimento sono state indicate una serie di misure che le parti interessate dovrebbero adottare:
– gli operatori hanno l’obbligo di fornire un’informativa tenendo conto delle peculiarità delle operazioni svolte. L’informativa può essere contenuta in un semplice cartello o essere pubblicata sul sito web dell’operatore stesso, ovvero sulle piattaforme che raccolgono le informazioni sui voli. Fondamentale sarà l’impiego di tecnologie che consentono una raccolta e un trattamento dei dati limitati a quelli indispensabili per le loro finalità e, inoltre, sarà necessaria l’adozione di idonee misure di sicurezza;
– ai legislatori nazionali e ai regolatori di settore è raccomandato di introdurre, o se già presenti di rafforzare, le norme vigenti nei propri territori, per consentire un utilizzo dei droni nel pieno rispetto dei diritti fondamentali. In più, è necessario che siano sviluppati e introdotti dei criteri per la valutazione di impatto privacy e che siano individuate le modalità di cooperazione tra le Autorità garanti per la privacy e le autorità per l’aviazione civile. Grande importanza riveste anche l’utilizzo dei fondi di ricerca dell’Unione Europea per individuare strumenti tecnologicamente adeguati per fornire l’informativa agli interessati e favorire l’identificazione dei droni;
– ai costruttori è stato raccomandato di adottare non solo le misure di privacy by default, ma anche misure idonee per rendere un drone il più possibile visibile e identificabile. Inoltre, sarebbe necessaria, secondo il WP29, la promozione di codici deontologici per tutelare al meglio la riservatezza delle persone.