Il 20 settembre l’AGID ha adottato con determinazione n. 529/2021, le “Linee Guida dell’Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese”
Il tassello fondamentale
Le Linee Guida stabiliscono le modalità di realizzazione e gestione operativa, dell’Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese (“INAD”), definendo altresì le regole e le funzionalità disponibili per l’elezione, la modifica e la cancellazione del domicilio digitale nell’elenco INAD. Vengono, inoltre, individuate le modalità di accesso allo stesso.
Alla realizzazione e alla gestione dell’INAD provvederà AGID, avvalendosi di InfoCamere S.c.p.A.
L’INAD, istituito ai sensi dell’art. 6-quater del d. lgs. n. 82/2005 (“CAD”), si aggiunge, dunque, agli elenchi già in funzione, ossia:
- l’indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti (INI-PEC), previsto dall’art. 6-bis del CAD;
- l’indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (IPA), previsto dall’art. 6-ter del CAD.
Le Linee Guida rappresentano dunque un tassello fondamentale affinché il diritto di elezione del proprio domicilio digitale, spettante a chiunque ai sensi dell’art. 3-bis, co. 1-bis del CAD, possa essere reso finalmente effettivo. Un passo importante, dunque, nel processo di digitalizzazione del nostro Paese, se si considera che il domicilio elettronico, per espressa previsione legislativa, è valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale.
Le predette Linee Guida sono anche state oggetto di parere dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali che aveva rilevato e suggerito le misure di sicurezza da adottare in riferimento ai dati e soprattutto relativamente alla raccolta e conservazione dei dati presenti nell’INAD, eliminando la previsione della tracciatura.
Chi potrà eleggere il proprio domicilio digitale mediante registrazione all’INAD?
Potranno farlo le seguenti categorie di soggetti:
- le persone fisiche che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che abbiano la capacità di agire;
- i professionisti che svolgono una professione non organizzata in ordini, albi o collegi ai sensi della legge n. 4/2013 (di seguito i “Professionisti”);
- gli enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione nell’INI-PEC (di seguito gli “Enti”).
L’ elezione avverrà previa registrazione all’INAD, accedendo al relativo portale web e identificandosi mediante, SPID di livello almeno significativo, CIE o CNS.
In fase di registrazione verranno acquisiti i dati necessari a identificare il soggetto; quindi, per quanto riguarda gli Enti, saranno svolte verifiche automatizzate al fine di rilevare eventuali inesattezze o incompatibilità, anche tramite i servizi applicativi dell’Anagrafe Tributaria e gli elenchi INI-PEC e IPA, impendendo la registrazione nel caso fossero riscontrate irregolarità.
Consultazione ed estrazione dei dati
In linea con quanto previsto dall’art. 6-quinquies del CAD, anche la consultazione on-line dell’INAD – così come avviene per la consultazione dell’INI-PEC e dell’IPA – è consentita a chiunque, e senza necessità di autenticazione.
A Pubbliche Amministrazione e gestori di servizi pubblici sarà consentito, per il perseguimento dei propri compiti istituzionali, l’accesso alle estrazioni multiple di domicili digitali relativi ad elenchi di codici fiscali forniti dai medesimi soggetti richiedenti.
Inoltre, in un ‘ottica del processo di digitalizzazione del Paese,le Linee Guida, al fine di consentire il costante aggiornamento dell’ANPR, dispongono il trasferimento a quest’ultimo, con cadenza giornaliera, dei domicili digitali eletti dalle persone fisiche nell’INAD.
Conclusione
L’ Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato risponde all’esigenza di completare quel processo di digitalizzazione ormai iniziato da anni. Inoltre, risponde perfettamente ad uno dei fondamentali obiettivi presenti nell’ultimo Piano Triennale per l’Informatica che prevede l’interoperabilità tra banche dati. Anche il Decreto semplificazioni n. 77/2021(convertito in Legge n. 108/2021) interviene sull’attribuzione del domicilio digitale e l’effettiva valenza della notifica mediante tale strumento, prevedendo ed ampliando le disposizioni sul diritto a dotarsi di un domicilio digitale ex dall’art. 3 bis del CAD.
Di domicilio digitale si parla da anni, ma nessuno era ancora arrivato a definirlo completamente; l’unica cosa certa è che serva e che la sua implementazione dovrebbe migliorare e semplificare i processi comunicativi tra PA e cittadini.