Nonostante l’approssimarsi del 25 maggio 2018, data in cui il Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR) diventerà definitivamente applicabile, sono ancora molti i dubbi da sciogliere con riferimento alle sue effettive modalità di attuazione. Nello specifico, occorre definire con maggiore chiarezza quali siano i confini di applicazione del diritto che l’articolo 17 definisce “alla cancellazione” o – riprendendo una denominazione di uso comune – “diritto all’oblio” nell’ambiente online.
L’imminente mutamento del quadro normativo in materia di protezione dei dati personali, per effetto delle novità introdotte dal GDPR, ci offre l’occasione per definire ulteriormente quelli che sono i confini comportamentali da rispettare in un mondo in continua evoluzione come quello della rete internet, soprattutto in conseguenza del fenomeno, particolarmente diffuso sui canali social, del rivangare di notizie, di natura spesso giudiziaria, che sembravano oramai finite nel dimenticatoio.
Alla luce di questa tendenza appare necessario, anche approfittando di un recente provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali, analizzare in quali circostanze la pubblicazione sul web di una notizia a distanza di tempo sia possibile e, di conseguenza, come il diritto all’oblio possa incidere sulla diffusione della stessa.
Due sono i profili che caratterizzano il diritto in esame: uno soggettivo e l’altro oggettivo. Partendo da quest’ultimo, l’attenzione deve immediatamente porsi sui concetti di “età dell’informazione” e “interesse pubblico alla conoscenza dell’informazione”. Il trascorrere del tempo, come sottolineato dal Garante nella pronuncia n. 277 del 15 giugno 2017, è l’elemento dirimente per l’esercizio del diritto all’oblio, che può quindi essere considerato come quel diritto che consente ad una persona di mantenere il controllo sulle informazioni che lo riguardano (che è l’essenza del diritto alla privacy) ma a distanza di anni.
L’Autorità Garante ha infatti definito il trascorrere del tempo “quale elemento rilevante per l’esercizio del diritto all’oblio”, specificando altresì che “il diritto all’oblio può incontrare un limite quando le informazioni per le quali viene invocato risultino connesse al ruolo che l’interessato ricopre nella vita pubblica”.
Quali sono i risvolti, da un punto di vista pratico?
Se una notizia di cronaca giudiziaria non più attuale viene riportata all’attenzione del pubblico a distanza di anni, l’interessato può avanzare richiesta di cancellazione di tutti i link (indicizzati su un motore di ricerca) che ad essa riportano? La risposta è positiva a patto, però, che non ci sia un interesse pubblico in riferimento alla conoscenza di quella specifica notizia. Difatti, se la notizia è dotata di attualità e contribuisce alla formazione della pubblica opinione, il diritto all’oblio non può essere invocato.
È proprio alla luce di tale considerazione che il profilo oggettivo si incrocia con quello che è invece il profilo soggettivo del diritto all’oblio: la notorietà o il ruolo ricoperto dall’interessato nella vita pubblica, infatti, rappresentano un limite all’esercizio di tale diritto. Dunque, sulla base di tali principi, nel caso sottoposto all’attenzione dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, il richiedente ha ottenuto la cancellazione di un solo URL, connesso a un articolo avente esclusivamente ad oggetto la notizia giudiziaria che lo vedeva coinvolto, in quanto la stessa era da considerarsi come eccessivamente risalente nel tempo e non più congruente con il ruolo sociale dallo stesso ricoperto. La richiesta, invece, non è stata accolta in riferimento alla deindicizzazione degli URL che rinviavano ad articoli che inseriscono la notizia in un contesto informativo più ampio, dal quale emergono ulteriori informazioni inerenti l’importante ruolo pubblico ricoperto dal protagonista della vicenda nelle forze dell’ordine.
L’elemento soggettivo, quindi, è strettamente legato al ruolo ricoperto dal soggetto e consente, di volta in volta, di valutare se la perdurante diffusione di una notizia ormai datata sia da considerarsi legittima o meno. Chiariti quelli che sono gli elementi cardine del diritto all’oblio, è interessante soffermarsi ulteriormente sul provvedimento del Garante, che ha definito un principio destinato a indirizzare le future decisioni dell’Autorità.
È necessario, cioè, in presenza di una richiesta di cancellazione, prendere in esame tutti i risultati di ricerca ottenuti a partire dal nome e cognome dell’interessato, anche quelli associati ad ulteriori specificazioni, quali il ruolo ricoperto o la circostanza dell’avvenuta condanna. Se alla luce di tali ricerche il risultato visualizzato tra le pagine del motore di ricerca porta al recupero di una notizia risalente nel tempo e non più di interesse pubblico deve esserne disposta la cancellazione. Se, al contrario, il risultato della ricerca ha ad oggetto notizie, tanto più se recenti, motivate dall’interesse pubblico derivante dalla posizione dell’interessato nella vita pubblica, i presupposti per l’esercizio del diritto all’oblio non possono considerarsi integrati.
Quindi, se il criterio soggettivo e quello oggettivo restano le stelle polari per valutare il corretto esercizio del diritto all’oblio, è altrettanto fondamentale assumere la decisione dedicando, volta per volta, la giusta attenzione al contesto informativo e ai diritti in gioco in modo da trovare, tra gli stessi, il miglior equilibrio possibile.