Diffamazione sul web: la cassazione si pronuncia sulla responsabilità del gestore del sito

Un tempo si era soliti dire che la penna ferisce più della spada.
In un certo senso il principio resta invariato ancora oggi, sebbene nello specifico la tastiera abbia quasi definitivamente sostituito l’artiglieria costituita da carta e inchiostro.
Una delle potenzialità ancora non completamente esplose, è il potere derivato dall’uso, (spesso dall’abuso) dei mezzi a disposizione, per la diffusione e la condivisione dei contenuti, specie in un contesto liquido come quello di internet.
Ne è un esempio quanto avvenuto nell’agosto nel 2009 a danno di Carlo Tavecchio, presidente della Lega Nazionale Dilettanti della Federazione Italiana Gioco Calcio, insultato su un noto sito di settore.
A dimostrazione di quanto sia complesso stabilire con certezza i parametri di ricognizione della responsabilità sul web, nel caso di specie a finire sul banco degli imputati non è stato unicamente colui che ha inserito il commento ritenuto diffamatorio, ma anche il legale rappresentante della società che gestiva il sito sul quale era stato inserito il commento in questione.
A prima vista, questo potrebbe sembrare un tentativo di configurare un’incomprensibile forma di responsabilità oggettiva, stante l’ormai consolidata giurisprudenza sul D.Lgs. 70/2003, tuttavia – proprio perché i Giudici sono tenuti a valutare tutte le circostanze che ritengono rilevanti nel caso concreto – vale la pena ripercorrere i dettagli della vicenda processuale.

In effetti, al termine dell’iter processuale, con sentenza n. 54946 del 14 luglio 2016, la Cassazione è giunta a dichiarare l’infondatezza del ricorso proposto dal legale rappresentante della società contro la sentenza pronunciata dalla Corte d’Appello di Brescia.
Da una ricostruzione della vicenda, si apprende che l’autore del commento diffamatorio abbia allegato al post pubblicato sul sito il certificato penale del Tavecchio, avendo cura di spedirne via mail una copia all’imputato, il quale solo alcune settimane dopo effettuava una segnalazione alla polizia postale.
Ebbene la Cassazione ha ritenuto di cruciale importanza non tanto la fase conclusiva dell’antefatto, bensì il periodo intercorso tra l’arrivo della missiva relativa al post diffamatorio e contenente il certificato penale e il sequestro del sito, nel corso del quale l’imputato avrebbe mantenuto consapevolmente l’articolo sul sito, consentendo che lo stesso esercitasse l’efficacia diffamatoria – caratteristica peraltro non contestata dall’imputato – per un tempo  ritenuto ingiustificato, in particolare fino all’intervento del sequestro preventivo del sito.

L’imputato, legale rappresentate della società che gestiva il sito su cui era stato inserito il commento diffamatorio, riteneva di fatto di poter dimostrare la propria mancanza di responsabilità sostenendo che il momento della comunicazione alla polizia postale coincidesse con l’avvenuta conoscenza della presenza dei contenuti diffamatori, la cui mancata, tempestiva presa di visione sarebbe stata giustificata dall’assenza per un periodo di ferie all’estero, durante il quale non gli sarebbe tato possibile accedere al sito.
Tuttavia già la Corte d’Appello aveva osservato che l’invio della missiva di posta elettronica smentiva la versione dell’imputato di aver saputo della presenza dell’articolo nel sito solo in conseguenza di detto sequestro, e che d’altra parte la conoscenza di quella presenza da parte dell’imputato, prima del sequestro, era confermata dalla pubblicazione di un articolo a firma dello stesso , nel quale, allegando dei collegamenti al certificato penale del diffamato e rispondendo ad un comunicato della Federazione Italiana Gioco Calcio, si asseriva che era dovere del sito fornire un’informazione priva di censure sulla sollevata questione dell’ineleggibilità di Tavecchio.

La Suprema Corte, peraltro, ha evidenziato che non era stato di fatto sufficientemente chiarito se la circostanza delle ferie avesse di fatto ugualmente impedito all’imputato di visionare anche la propria casella di posta elettronica -oltre al sito- e dunque di accorgersi dell’email dell’autore del post diffamatorio. Dalla valorizzazione di tali circostanze, la Cassazione è giunta a confermare il giudizio della Corte d’Appello.

Anche in questa vicenda emerge come la parola scritta continui ad essere uno degli strumenti più potenti a disposizione di ciascuno, da maneggiare con cura, soprattutto nel web.