Con l’ordinanza del 30 agosto 2013, n. 20047, la VI Sezione Civile della Corte di Cassazione si è pronunciata in ordine alla prevalenza dei dati contenuti nella dichiarazione dei redditi presentata dal contribuente per via telematica all’Agenzia delle Entrate rispetto a quelli compilati nel corrispondente documento cartaceo redatto su modello F/24 e debitamente sottoscritto dallo stesso contribuente.
La Suprema Corte si è pronunciata sul ricorso presentato contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte che aveva precedentemente riformato la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Torino (n. 45/16/2010): con quest’ultima era stata respinta la richiesta di annullamento di una cartella che rettificava l’imposta versata da una S.r.l., in quanto nella relativa dichiarazione telematica non era stato inserito un credito di imposta derivante da incentivi per la ricerca scientifica e utilizzato in compensazione, indicato invece nella versione cartacea della dichiarazione.
In particolare, la società ricorrente lamentava che il giudice di merito avesse ritenuto irrilevante che nella dichiarazione dei redditi trasmessa per via telematica il credito di imposta non risultasse, nonostante l’art. 3 del D.P.R. n. 322/1998 stabilisca espressamente che soltanto la trasmissione telematica della dichiarazione dei redditi costituisce “presentazione” della stessa, indipendentemente dalla circostanza che il versamento delle imposte sia effettuato attraverso il modello F/24 da cui è possibile evincere l’importo versato. In effetti, ai sensi del citato art. 3, “le dichiarazioni sono presentate all’Agenzia delle Entrate in via telematica ovvero per il tramite di una banca convenzionata o di un ufficio delle Poste italiane S.p.a. […]”.
La Cassazione ha poi precisato che il modulo cartaceo sottoscritto dal contribuente costituisce una mera “copia cartacea” della dichiarazione che viene presentata in via telematica e che la stessa rappresenta uno strumento utile ai soli controlli, eventuali e successivi, da effettuarsi da parte dell’Amministrazione finanziaria in ordine alla genuinità e alla paternità della dichiarazione trasmessa in via telematica.
Alla luce di tali motivazioni, la Suprema Corte ha statuito che in ipotesi di contraddizione tra i dati risultanti nella dichiarazione presentata in via telematica e la copia conservata con modalità cartacea (ai sensi di quanto stabilito dal menzionato art. 3 del D.P.R. n. 322/1998 e per il periodo previsto dall’art. 43 del D.P.R. n. 600/1973) debba prevalere quanto trasmesso in via telematica all’Agenzia delle Entrate.