di dott.ssa Sarah Ungaro – Digital & Law Department
Il 18 ottobre 2012 è entrato in vigore il Decreto Crescita 2.0, di cui al D.L. n.179/2012, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”.
Il Decreto ha apportato modifiche al CAD e introdotto interessanti novità per le PA e le imprese.
Facciamo una rapida analisi dei suoi punti salienti divisi per macrocategorie.
Identità digitale e domicilio digitale
Il Decreto Crescita 2.0 prevede che ai cittadini sia rilasciato il Documento digitale unificato, predisponendo «l’ampliamento delle possibili utilizzazioni della carta d’identità elettronica anche in relazione all’unificazione sul medesimo supporto della carta d’identità elettronica con la tessera sanitaria, alle modifiche ai parametri della carta d’identità elettronica e della tessera sanitaria necessarie per l’unificazione delle stesse sul medesimo supporto nonché al rilascio gratuito del documento unificato».
Viene istituita, poi, l’Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), in cui ogni cittadino potrà indicare alla PA un proprio indirizzo PEC quale suo domicilio digitale.
Tale indirizzo sarà inserito nell’Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) e reso disponibile a tutte le pubbliche amministrazioni e ai gestori o esercenti di pubblici servizi.
A decorrere dal 1° gennaio 2013, poi, salvo i casi in cui è prevista dalla normativa vigente una diversa modalità di comunicazione o di pubblicazione in via telematica, le amministrazioni pubbliche e i gestori o esercenti di pubblici servizi comunicheranno con il cittadino esclusivamente tramite il domicilio digitale dallo stesso dichiarato, senza oneri di spedizione a suo carico. Ogni altra forma di comunicazione non produrrà effetti pregiudizievoli per il destinatario.
Viene inoltre introdotto l’indice nazionale delle imprese e dei professionisti (INI-PEC) con l’obbligo per i soggetti coinvolti di indicare il proprio indirizzo PEC al Registro delle imprese o ai rispettivi Ordini professionali. In particolare, tale obbligo, già vigente per i professionisti e le società, viene esteso alle imprese individuali e alle imprese artigiane.
Amministrazione digitale
Nel Decreto in commento, sono contemplate diverse novità in tema di amministrazione digitale.
Riguardo alle fasi delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, si stabilisce che: «Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante dell’amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata» (a partire dal 1° gennaio 2013).
Inoltre, si prescrive l’uso della firma digitale, a pena di nullità, per la sottoscrizione degli accordi tra PA volti a disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.
Una successiva disposizione del provvedimento in commento impone poi ai notai di avvalersi della struttura predisposta e gestita dal Consiglio nazionale del notariato per la conservazione degli atti, qualora siano redatti in modalità informatica.
Viene esteso, inoltre, l’obbligo di trasmissione telematica delle certificazioni di malattia nel settore pubblico, che si affianca all’obbligo di inviare esclusivamente in modalità telematica l’attestazione e la dichiarazione di nascita e il certificato da parte della struttura sanitaria e del medico necroscopo o altro delegato sanitario ai comuni, utilizzando il sistema di trasmissione di cui al decreto del Ministro della salute del 26 febbraio 2010.
Altre disposizioni sono dedicate all’incentivazione dell’uso degli strumenti elettronici nei sistemi di trasporto pubblico locale, mediante l’adozione di sistemi di bigliettazione elettronica che sia interoperabile a livello nazionale, nonché a promuovere un sistema che consenta un utilizzo della bigliettazione elettronica attraverso strumenti di pagamento in mobilità, anche tramite qualsiasi dispositivo di telecomunicazione. Inoltre, sui sistemi di trasporto intelligenti (ITS), è previsto che il titolo digitale del biglietto sia consegnato sul dispositivo di comunicazione.
Il Decreto Crescita prevede anche che i dati e i documenti che le amministrazioni titolari pubblicano, con qualsiasi modalità, senza l’espressa adozione di una licenza, si intendono rilasciati come dati di tipo aperto. L’eventuale adozione di una licenza, conseguentemente, deve essere motivata.
Sul punto, anche il citato terzo comma dell’art. 68 del CAD è stato sostituito. La nuova formulazione prevede che deve intendersi per:
«a) formato dei dati di tipo aperto, un formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi;
b) dati di tipo aperto, i dati che presentano le seguenti caratteristiche:
1) sono disponibili secondo i termini di una licenza che ne permetta l’utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali;
2) sono accessibili attraverso le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti ai sensi della lettera a), sono adatti all’utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e sono provvisti dei relativi metadati;
3) sono resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, oppure sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione. L’Agenzia per l’Italia digitale può stabilire, con propria deliberazione, i casi eccezionali, individuati secondo criteri oggettivi, trasparenti e verificabili, in cui essi sono resi disponibili a tariffe superiori ai costi marginali».
Accessibilità
Con il Decreto Crescita si pone anche maggiore attenzione al principio di accessibilità, soprattutto riguardo all’implementazione di tecnologie assistive. In particolare si stabilisce i documenti amministrativi informatici devono essere fruibili indipendentemente dalla condizione di disabilità personale, applicando i criteri di accessibilità.
Agenda digitale per l’istruzione
A decorrere dall’anno accademico 2013-2014, tutte le Università statali e non statali dovranno costituire un fascicolo elettronico per ogni studente, contenente tutti i documenti, gli atti e i dati inerenti alla relativa carriera, in modo da agevolare la mobilità nazionale e internazionale degli studenti stessi.
I collegi dei docenti, inoltre, dovranno adottare per l’anno scolastico 2013-2014, e successivi, esclusivamente libri nella versione digitale o mista, costituita da un testo in formato digitale o cartaceo e da contenuti digitali integrativi, accessibili o acquistabili in rete anche in modo disgiunto. Per le scuole del primo ciclo detto obbligo decorre dall’anno scolastico 2014-2015.
In situazioni particolarmente svantaggiate, sarà poi possibile l’istituzione di centri scolastici digitali collegati funzionalmente alle istituzioni scolastiche di riferimento, mediante l’utilizzo di nuove tecnologie, al fine di migliorare la qualità dei servizi agli studenti e di garantire un risparmio di spesa nelle comunità scolastiche con particolari caratteristiche.
Sanità digitale
Il Decreto Crescita 2.0 apporta molte interessanti novità anche in materia di sanità digitale. In particolare, introduce la disciplina del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE). Questo è definito come «l’insieme dei dati e documenti digitali di tipo sanitario e sociosanitario generati da eventi clinici presenti e trascorsi, riguardanti l’assistito.
Il FSE è istituito dalle regioni e province autonome, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, a fini di:
a) prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione;
b) studio e ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico;
c) programmazione sanitaria, verifica della qualità delle cure e valutazione dell’assistenza sanitaria.
3. Il FSE è alimentato in maniera continuativa, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, dai soggetti che prendono in cura l’assistito nell’ambito del Servizio sanitario nazionale e dei servizi socio-sanitari regionali, nonché, su richiesta del cittadino, con i dati medici in possesso dello stesso».
Inoltre, si prevede la graduale sostituzione delle prescrizioni mediche cartacee con quelle generate in formato digitale e la validità sul tutto il territorio nazionale delle prescrizioni farmaceutiche generate in formato elettronico.
Sul punto, occorre evidenziare che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, la conservazione delle cartelle cliniche, anche nelle strutture sanitarie private accreditate, può essere effettuata, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche solo in forma digitale.
Giustizia digitale
Nell’ambito della disciplina delle comunicazioni e notificazioni nei procedimenti giudiziari, il D.L. modifica l’art. 136 c.p.c., prevedendo che: «Quando viene trasmesso a mezzo posta elettronica certificata il biglietto di cancelleria è costituito dal messaggio di posta elettronica certificata, formato ed inviato nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici».
Inoltre, nei procedimenti civili le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per le notificazioni a persona diversa dall’imputato. La relazione di notificazione è redatta in forma automa.
Come corollario di tale disposizione, si prevede che le notificazioni e comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l’obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, che non hanno provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo, sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria.
Per incentivare l’effettiva attuazione di tali disposizioni, in materia di spese di giustizia,si prevede che: «L’importo del diritto di copia, aumentato di dieci volte, è dovuto per gli atti comunicati o notificati in cancelleria nei casi in cui la comunicazione o la notificazione al destinatario non si è resa possibile per causa a lui imputabile».
Con particolare riferimento alle procedure fallimentari, il Decreto Crescita 2.0 stabilisce che:
• le comunicazioni nelle fasi fondamentali della procedura debbano avvenire tramite PEC (tra cui le comunicazioni ai creditori e ai titolari di diritti sui beni posti a carico del curatore);
• è obbligatorio indicare l’indirizzo PEC da parte di ciascun creditore nella domanda di ammissione al passivo;
• il curatore debba conservare i messaggi PEC inviati e ricevuti in pendenza della procedura comunque per il periodo di 2 anni dalla chiusura della stessa.
Pagamenti elettronici
Il Decreto in commento sostituisce anche l’art. 5 del CAD, dedicato all’effettuazione di pagamenti con modalità informatiche. In base al nuovo testo:
«1. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, e, limitatamente ai rapporti con l’utenza, i gestori di pubblici servizi nei rapporti con l’utenza sono tenuti ad accettare i pagamenti ad esse spettanti, a qualsiasi titolo dovuti, anche con l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. A tal fine:
a) sono tenuti a pubblicare nei propri siti istituzionali e a specificare nelle richieste di pagamento:
1) I codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero dell’imputazione del versamento in Tesoreria […] tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale;
2) i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento;
b) si avvalgono di prestatori di servizi di pagamento, individuati mediante ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione da Consip o dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite […], per consentire ai privati di effettuare i pagamenti in loro favore attraverso l’utilizzo di carte di debito, di credito, prepagate ovvero di altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l’addebito in conto corrente, indicando sempre le condizioni, anche economiche, per il loro utilizzo […]».
Sempre nell’ottica di agevolare i pagamenti dei cittadini in modalità elettronica, sarà disciplinata con decreto l’estensione delle modalità di pagamento verso le PA anche attraverso tecnologie mobili; inoltre, a decorrere dal 1° gennaio 2014, i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare pagamenti effettuati attraverso carte di debito.
Smart city
Il Decreto Crescita 2.0 contempla le prime norme sulle Comunità intelligenti.
Sulla scorta della definizione contenuta nel documento “Comunità intelligenti: visione concettuale e raccomandazioni per le pubbliche amministrazioni” dell’Agenzia per l’Italia digitale, con il termine Smart City/Community (SC) «si intende quel luogo e/o contesto territoriale ove l’utilizzo pianificato e sapiente delle risorse umane e naturali, opportunamente gestite e integrate mediante le numerose tecnologie ICT già disponibili, consente la creazione di un ecosistema capace di utilizzare al meglio le risorse e di fornire servizi integrati e sempre più intelligenti (cioè il cui valore è maggiore della somma dei valori delle parti che li compongono). Gli assi su cui si sviluppano le azioni di una SC sono molteplici: mobilità, ambiente ed energia, qualità edilizia, economia e capacità di attrazione di talenti e investimenti, sicurezza dei cittadini e delle infrastrutture delle città, partecipazione e coinvolgimento dei cittadini. Condizioni indispensabili sono una connettività diffusa e la digitalizzazione delle comunicazioni e dei servizi».
I principi fondanti del piano nazionale delle comunità intelligenti e dello statuto delle comunità intelligenti, nonché delle attività di normazione, di pianificazione e di regolamentazione delle comunità intelligenti dovranno essere:
– l’accessibilità dei sistemi informatici (la caratteristica di un dispositivo, di un servizio o di una risorsa di essere fruibile con facilità da qualsiasi utente);
– l’inclusione intelligente, che consiste «nella capacità, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di offrire informazioni nonché progettare ed erogare servizi fruibili senza discriminazioni dei soggetti appartenenti a categorie deboli o svantaggiate e funzionali alla partecipazione alle attività delle comunità intelligenti».
Gli ambiti applicativi e gli attori coinvolti riguardano: mobilità, trasporti e logistica; energia ed edilizia intelligente; sicurezza pubblica urbana; ambiente e risorse naturali; turismo e cultura; sanità intelligente e assistenza; e-education; spazi pubblici e aggregazione sociale; e-goverment.
In particolare, si dispone che è compito dell’Agenzia per l’Italia digitale promuovere la definizione e lo sviluppo di grandi progetti strategici di ricerca e innovazione connessi alla realizzazione dell’Agenda digitale italiana e in conformità al programma europeo Horizon2020, con l’obiettivo di favorire lo sviluppo delle comunità intelligenti, la produzione di beni pubblici rilevanti, la rete a banda ultralarga, fissa e mobile e i relativi servizi, la valorizzazione digitale dei beni culturali e paesaggistici, la sostenibilità ambientale, i trasporti e la mobilità, la difesa e la sicurezza, nonché al fine di mantenere e incrementare la presenza sul territorio nazionale di significative competenze di ricerca e innovazione industriale.
Tali progetti dovranno riguardare:
a) lo sviluppo di una nuova tecnologia e l’integrazione di tecnologie esistenti in sistemi innovativi complessi che si traducano nella realizzazione di un prototipo di valenza industriale che sia in grado di qualificare un prodotto innovativo;
b) le attività di ricerca finalizzate allo sviluppo di un servizio o di un prodotto innovativo in grado di soddisfare una domanda espressa da pubbliche amministrazioni;
c) i servizi di ricerca e sviluppo di nuove soluzioni non presenti sul mercato volte a rispondere a una domanda pubblica;
d) le attività di ricerca finalizzate allo sviluppo di un servizio o di un prodotto innovativo in grado di rafforzare anche la capacità competitiva delle piccole e medie imprese.
Inoltre, per rendere effettivi tali provvedimenti, il DL 179/2012 prevede che nelle procedure di appalto per l’acquisto di beni e per la fornitura di servizi informatici svolte dalle amministrazioni pubbliche che aderiscono allo statuto delle comunità intelligenti, il rispetto dei criteri di inclusione intelligente sia fatto oggetto di specifica voce di valutazione da parte della stazione appaltante ai fini dell’attribuzione del punteggio dell’offerta tecnica, tenuto conto della destinazione del bene o del servizio.