INPS, Inail e Casse Edili, sentito il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, hanno deciso di fissare al 2 settembre 2013 “il termine ultimo a partire dal quale la trasmissione dei DURC verrà effettuata ai richiedenti esclusivamente tramite PEC”.
Ciò in conseguenza a quanto previsto dal DPCM 22 luglio 2011, relativo alle “Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche”, il quale, in linea con il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 -Codice dell’Amministrazione Digitale1, ha stabilito che dal primo di luglio 2013 le Pubbliche Amministrazioni non potranno più accettare o effettuare comunicazioni in forma cartacea nei rapporti con le imprese e, in tutti i casi in cui non è prevista una diversa modalità di comunicazione telematica, lo strumento che dovranno utilizzare per le comunicazioni sarà appunto la Posta Elettronica Certificata.
Già dal 2011 le società hanno l’obbligo di dotarsi di un indirizzo PEC e comunicarlo al Registro Imprese, obbligo che è stato esteso anche alle imprese individuali nel 2012. Queste ultime hanno avuto tempo fino al 30 giugno 2013 per la comunicazione al Registro delle imprese competente.
Nel modulo telematico di richiesta del DURC è stato quindi inserito come campo obbligatorio da compilare quello dedicato alla PEC dell’utente, alla quale il documento verrà in seguito trasmesso e, a partire dal 1 luglio 2013, sulla procedura Sportello Unico Previdenziale è stato inserito un messaggio informativo per comunicare correttamente agli utenti i suddetti obblighi e le relative scadenze.
A partire dal prossimo 2 settembre, quindi, il sistema informatico non consentirà più l’inoltro della richiesta di DURC se non è indicato, nel modulo telematico di richiesta, l’indirizzo PEC della stazione appaltante/amministrazione procedente, delle SOA e delle imprese.
1 Art. 5 bis, comma 1, del CAD