di Andrea Lisi e Graziano Garrisi
In questi giorni, stiamo assistendo a una frenetica corsa (da parte di gestori di siti web, blogger, web master, etc.) all’inserimento di banner per “conformarsi” ai dettami del provvedimento del Garante dell’8 maggio 2014 sui cookie.
Facendo un rimando al passato, un po’ di anni fa si correva alle Poste per farsi mettere la famosa “data certa” sul Documento Programmatico sulla Sicurezza” (DPS), ora invece si corre dal web master per farsi inserire un bel banner stilizzato sul sito, non solo al fine di renderlo più accattivante per gli utenti, ma anche per adempiere, almeno formalmente, al nuovo provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali in materia di cookie, informativa semplificata e acquisizione del consenso.
Come spesso accade in Italia ci affanniamo a obbedire alle singole leggi piuttosto che cambiare il nostro modo di pensare. La pervasività del web ha indotto l’Autorità a dettare delle norme per regolamentare specifici aspetti tecnici (come i cookie appunto) nonostante nel nostro Paese sia già in vigore da tempo un “Codice Privacy” e sarebbe quindi sufficiente sensibilizzare tutti i cittadini alla conoscenza e al rispetto dello stesso piuttosto che impantanarsi in cavilli burocratici e formali.
In Italia manca la cultura della Privacy e della trasparenza: non si può colmare questo gap cercando di regolamentare ogni aspetto tecnico. Oggi i cookie, domani i call center, in futuro la domotica… avremo sempre delle innovazioni tecniche alle quali far fronte, puntiamo allora sulla cultura e sull’educazione, eviteremo di affannarci, come nel caso della “cookie law”[2], nella corsa per “essere a norma”.
Torniamo dunque sul tanto discusso provvedimento sui cookie partendo da alcune certezze: nella maggior parte dei casi il banner non è necessario!
La stessa Autorità Garante ha sottolineato che l’obbligo di rendere l’informativa e acquisire il consenso nasce dalla scelta del gestore del sito di “ospitare” pubblicità mirata basata sulla profilazione degli utenti tramite i cookie, in luogo di quella “generalista” offerta indistintamente a tutti. Questa è la giusta discriminante che deve essere tenuta in debita considerazione se si vuole applicare correttamente le indicazioni contenute nel provvedimento in materia di cookie.
si parte, quindi, dal presupposto che la prima parte (il gestore del sito web) utilizzi cookie di profilazione propri. Unicamente in questo caso, quindi, il banner è necessario;
pertanto, solo successivamente viene specificato che deve essere inserita anche un’informazione circa l’utilizzo di cookie di profilazione delle terze parti;
e qui si insinua il dubbio interpretativo nel gestore del sito, che viene portato a credere di dovere in ogni caso inserire un banner contenente un link all’informativa estesa, dove l’utente potrà trovare informazioni complete sui cookie tecnici e analytics e scegliere quale dei cookie – di profilazione – autorizzare. L’obbligo del banner con il link all’informativa estesa, tuttavia, nasce solo nei confronti degli editori che utilizzano cookie di profilazione e non anche nei confronti di quanti utilizzano solo cookie tecnici;
in questo caso all’utente deve essere semplicemente spiegato come disabilitare anche i cookie tecnici, oltre a quelli di profilazione, ma tale indicazione può essere inserita nella privacy policy generale del sito o nella specifica cookie policy (se redatta separatamente dalla privacy policy generale);
Qualora poi l’utente esca dalla cookie policy senza aver effettuato alcuna scelta circa la profilazione delle terze parti, di fatto accetta che tutti i cookie gli vengano installati (e questo deve ovviamente essergli spiegato in modo trasparente). In ogni caso, gli deve essere illustrato anche che può esercitare tranquillamente il suo diritto di opt-out seguendo le modalità specificate nella cookie policy.
Cosa devo fare se ho un plug-in social
Se il plug-in social si limita semplicemente a rinviare l’utente sullo specifico social selezionato, che viene gestito direttamente dalla “terza parte”, anche in questo caso non bisogna farsi prendere dall’ansia da banner. Il Garante Privacy ha chiarito (in modo ovvio per chi conosce da tempo la normativa…) che se sul sito web sono presenti e attivi widget social per la condivisione degli articoli e si tratta di semplici link di rimando ai siti social, non c’è alcun adempimento specifico da attuare, in quanto non ci sono cookie di profilazione.
Se, pertanto, si utilizzano solo i “social plug-in content sharing cookies” non bisogna chiedere alcun consenso all’utente, mentre se si utilizzano i “social plug-in tracking cookies” deve essere acquisito il suo consenso (con le procedure semplificate indicate dal Garante).
Alla luce di quanto esposto, non si riescono davvero a comprendere i tanti articoli e le interpretazioni normative di pseudo esperti della materia che si sono succeduti in questi giorni; alcuni dei quali addirittura hanno giudicato questo provvedimento contrastante con la normativa europea (laddove, a nostro avviso, il Garante ha solo cercato di rendere la stessa normativa europea più elastica, adottando delle semplificazioni anche per venire incontro alle esigenze del mercato).
A pochi giorni dall’entrata in vigore del provvedimento, il Garante Privacy è già dovuto intervenite con un comunicato stampa e con un nuovo provvedimento esemplificativo di quello precedente (“Chiarimenti in merito all’attuazione della normativa in materia di cookie”)[6] per placare gli animi e rassicurare blogger e piccoli editori web che per ora non ci saranno sanzioni. Ma perché si è scatenata tutta questa incertezza?
Tra i tanti dubbi che sono stati chiariti dall’Autorità Garante, vi è quello che attiene all’utilizzo dei “cookie analitici di terze parti”: in tale contesto, è stato specificato che i siti non siano soggetti agli obblighi e agli adempimenti previsti dalla normativa (notificazione al Garante in primis) qualora vengano adottati strumenti idonei a ridurre il potere identificativo dei cookie analitici che utilizzano (ad esempio, mediante il mascheramento di porzioni significative dell’indirizzo IP) o purché i dati degli utenti raccolti siano conservarti separatamente e non “arricchiti” o “incrociati” con altre informazioni già in possesso delle terze parti (es. Google), oppure la terza parte si impegni comunque a non incrociare le informazioni contenute nei cookie con altre di cui già dispone[7].
Riflessioni e conclusioni
A nostro parere, se è vero che ormai si fa un uso spesso largo e improprio di provvedimenti e circolari, c’è anche da dire che tali documenti vengono "avvertiti" da molti commentatori come autorevoli "fonti di legge", senza distinzioni e senza partire nell’interpretazione – come invece si dovrebbe fare – dalle "radici" del diritto sulla protezione dei dati personali.
Se da una parte si può dire che negli ultimi anni il Garante – anche perché sollecitato dalla normativa europea – tende a rincorrere nei suoi provvedimenti la tecnologia e i singoli casi concreti, d’altra parte occorre ammettere che siamo anche noi, in verità, a chiedere al Garante di spiegare, rispiegare, dettagliare, in un’ostinata paura di sbagliare: ma è giusto che il Garante abbia poteri interpretativi così invasivi su questa materia? Questo ruolo non spetterebbe più propriamente ai giuristi?
A nostro avviso, dovremmo essere prima di tutto noi giuristi a fare la nostra parte e con coraggio interpretare e guidare le scelte del mercato, senza pregiudizi e guardando con attenzione le prassi telematiche (applicando così alla mutevole realtà del web una normativa che è presente nel nostro ordinamento dal 1996…). E soprattutto non proporre una sola soluzione rigida, ma offrire – a seconda dei casi e del contesto – le varie possibilità concesse dalla normativa (partendo prima di tutto dal Codice per la protezione dei dati personali e non dal singolo provvedimento). Ricordiamoci, noi giuristi, ciò che siamo e ritorniamo a considerare il nostro ruolo di interpreti della realtà. Non sarà mai (e mai dovrebbe poterlo essere) la presenza di un banner piccolo o grande a rendere corretto il trattamento di dati personali per finalità commerciali, ma una serie di misure organizzative/informatiche che troppo spesso vengono ancora oggi ignorate.
[2] C’è chi, in modo molto improprio, l’ha purtroppo ribattezzata così…
[3] A ben vedere il termine “editore”, utilizzato dal Garante nel suo provvedimento, non trova riscontro nella normativa europea, che usa invece la definizione “fornitore di un servizio della società dell’informazione”.
[4] Se vengono utilizzati i c.d. cookie “Third party advertising”, “First party analytics” o di “Retargeting/Remarketing”, invece, si rientra pienamente tra i gestori di siti web che devono fornire l’informativa e acquisire il consenso.
[5] Google Analytics non nasce con la funzione specifica di profilare l’utente per inviare allo stesso messaggi in linea con le sue preferenze, ma solo per verificare come l’utente naviga sul sito web.
[6] Di seguito i principali interventi chiarificatori:
– i siti che non utilizzano cookie non sono soggetti ad alcun obbligo;
– per l’utilizzo di cookie tecnici è richiesta la sola informativa (ad esempio nella privacy policy del sito). Non è necessario realizzare specifici banner;
– i cookie analitici sono assimilati a quelli tecnici solo quando realizzati e utilizzati direttamente dal sito prima parte per migliorarne la fruibilità;
– se i cookie analitici sono messi a disposizione da terze parti i titolari non sono soggetti ad obblighi (notificazione al Garante in primis) qualora:
– se sul sito ci sono link a siti terze parti (es. banner pubblicitari; collegamenti a social network) che non richiedono l’installazione di cookie di profilazione non c’è bisogno di informativa e consenso;
– nell’informativa estesa il consenso all’uso di cookie di profilazione potrà essere richiesto per categorie (es. viaggi, sport);
– è possibile effettuare una sola notificazione per tutti i diversi siti web che vengono gestiti nell’ambito dello stesso dominio;
– gli obblighi si applicano a tutti i siti che installano cookie sui terminali degli utenti, a prescindere dalla presenza di una sede in Italia.
[7] Questo impegno ovviamente è ricavabile anche dalla lettura delle policy della terza parte (e non c’è naturalmente bisogno di un accordo formalizzato in tal senso, in quanto implicitamente la terza parte si assume tutte le responsabilità derivanti da un uso non conforme rispetto al trattamento dichiarato).