Accesso civico e trasparenza: importanti chiarimenti dal TAR della Campania

di Stefano Frontini – D&L Department

Con la sentenza del 5 novembre 2014, n.5671 il TAR della Campania si è pronunciato, in maniera molto netta, in merito all’applicazione del Dl.gs. 33/2013.

Tale decreto, con la finalità del “riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni“, prevede all’art 5 l’istituto dell’Accesso Civico, sancendo in sostanza il diritto per tutti i cittadini di chiedere e ottenere la pubblicazione sui siti istituzionali dei documenti, dei dati o delle informazioni che le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo di pubblicare ai sensi delle norme dettate in tema di trasparenza amministrativa. 

Nel caso in oggetto, una società privata aveva agito nei confronti dell’Amministrazione Regionale Campana, lamentando, appunto, la lesione del proprio diritto all’Accesso Civico.

Nel concreto, la società chiedeva il riconoscimento del proprio diritto di accesso civico, ai sensi del Dlgs. 33/2013, in relazione a una propria istanza di ostensione degli atti del POR – FESR Regione Campania, sostenendo che l’amministrazione avesse risposto alla richiesta con una nota di diniego, rimandando a un link dove, però, non erano presenti tutte le informazioni la cui pubblicazione è imposta dalle citate norme.

L’amministrazione regionale, dal canto suo, chiedeva il rigetto del ricorso adducendo che:

– la richiesta in oggetto non era da riferirsi all’istituto dell’accesso civico (ex Dl.gs. 33/2013), ma andava inquadrata nell’accesso procedimentale classico (ex L.241/1990), visto l’interesse diretto della ricorrente;

– che gli atti richiesti fossero stati formati prima dell’entrata in vigore del D.lgs. 33/2013;

– e che comunque, per la genericità della richiesta, non riferita ad atti specifici, non era stato possibile soddisfare la pretesa del ricorrente.

Il T.A.R campano ha, però, ritenuto totalmente erronea l’interpretazione dell’Amministrazione resistente.  

Il giudice ha preliminarmente rilevato come, con il D.lgs. 33/2013, il legislatore ha inteso modificare la prospettiva del diritto di accesso, aggiungendo all’accesso procedimentale classico, di cui agli artt. 22 e ss L. 241/1990, il cosiddetto Accesso Civico. Tale istituto, come si vede anche dall’esempio degli ordinamenti anglosassoni (Freedom of Information Act), garantisce all’intera collettività il diritto di conoscere gli atti adottati dalla Pubblica Amministrazione in funzione di un controllo generalizzato da parte dell’opinione pubblica e di una piena realizzazione del principio di trasparenza.

Sulla base di questo presupposto, continua il Giudice, devono essere lette le affermazioni di principio presenti nei primi articoli del decreto, in modo da poter comprendere l’ampia portata – accessibilità totale delle informazioni – e l’operatività del nuovo istituto.

Alla luce di queste considerazioni vengono totalmente smantellate le posizioni difensive della PA coinvolta.

L’eccezione relativa alla circostanza che le disposizioni del diritto di accesso civico non sarebbero applicabili a un bando pubblicato anteriormente all’entrata in vigore del decreto viene bollata dal giudice come “affetta da troppo formalismo”. Viene rilevato, al contrario, che gli atti che dispieghino ancora i propri effetti siano da pubblicare, nelle modalità previste e secondo quanto stabilito dall’art 8 co. 3 del d.lgs 3/2013. C’è, quindi, l’obbligo di pubblicare i dati previsti dal decreto “per un periodo di 5 anni, decorrenti al 1° gennaio dell’anno successivo a quello da cui decorre l’obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producano i loro effetti”

In merito alla seconda contestazione mossa dall’amministrazione, relativa al presunto obbligo in capo al ricorrente di servirsi dell’accesso agli atti cosiddetto “tradizionale” – e non, invece, del nuovo accesso civico – il giudice chiarisce che il nuovo istituto di accesso si aggiunge a quelli esistenti, sovrapponendosi agli stessi. Invero, ragionando diversamente, si arriverebbe al malaugurato risultato che il cittadino privo di interesse specifico potrebbe far ricorso all’accesso civico di cui al D.lgs. 33/2013, mentre il soggetto portatore di un interesse specifico – quindi in, qualche maniera, maggiormente legittimato – dovrebbe dimostrare i più stringenti presupposti alla base dell’interesse procedimentale tradizionale.

Anche la risposta all’ultima argomentazione dell’Amministrazione deve essere rintracciata nell’erronea volontà dell’ente di dare applicazione ai principi contenuti nella L. 241/1990 e non a quelli del d.lgs. 33/2013. 

La richiesta della società privata, infatti, è riferita agli elementi la cui pubblicazione è obbligatoria ai sensi degli articoli 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 e quindi non necessita di nessuna particolare specificazione.

Alla luce di queste argomentazioni, il Tribunale Amministrativo Regionale ha accolto in toto il ricorso della società privata, ordinando alla Regione Campania di pubblicare entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza in commento tutte le informazioni di cui all’art. 27 D.lgs. 33/2013, secondo le modalità previste dall’art. 27 co. 2 D.lgs. 33/2013.